La ratifica implicita del contratto di patrocinio e il giudicato sulla nullità (Cass. civ. n. 32802 del 09.11.2021)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla domanda di condanna al pagamento del compenso professionale copre anche l’esistenza e la validità del contratto di patrocinio che ne costituisce la fonte, precludendo la deduzione della relativa nullità in un successivo giudizio tra le stesse parti (cd. giudicato per implicazione discendente). La disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici: la ratifica del contratto stipulato dal falsus procurator, richiesta in forma scritta ad substantiam, può essere implicita e desumersi da un atto scritto che manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus di far proprio l’operato del rappresentante, essendo sufficiente che la volontà di ratifica sia portata a conoscenza del terzo contraente.

Il Fatto

Un avvocato aveva rappresentato e assistito una Camera di Commercio in giudizi di espropriazione forzata, senza ricevere il saldo per diritti e onorari. Ottenuto un decreto ingiuntivo, la Camera di Commercio proponeva opposizione, accolta in primo grado. La Corte d’appello, riformando la sentenza, rigettava l’opposizione, riconoscendo la validità del contratto di patrocinio e la sua conclusione per ogni singola procedura esecutiva. La Camera di Commercio ricorreva per cassazione, deducendo la nullità del contratto per violazione delle norme in materia di contratti pubblici e il difetto del potere di rappresentanza del segretario generale che aveva conferito la procura.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a far valere la nullità dell’unitario contratto di patrocinio, poiché la sentenza impugnata aveva ricostruito la vicenda negoziale come atomizzata in tanti contratti di patrocinio quante erano le procedure esecutive patrocinate. Il ricorso non censurava specificamente tale ricostruzione, che risultava sufficiente a sorreggere la decisione.

In ogni caso, la Corte ha rilevato che, tra le stesse parti, erano intervenute numerose pronunce di legittimità che, rigettando i ricorsi avverso sentenze di merito, avevano determinato il passaggio in giudicato su questioni relative alla validità del medesimo contratto di patrocinio. Richiamando il principio per cui l’autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, la Corte ha affermato che la pronuncia di condanna al pagamento del compenso presuppone l’accertamento della validità del credito e della sua fonte. Ne deriva che il giudicato preclude di invocare in un diverso giudizio la nullità del contratto, trattandosi di questione coperta dal cd. giudicato per implicazione discendente. La Corte ha dato continuità a tale consolidato orientamento, che trova applicazione anche in materia di nullità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 2014.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha disatteso la censura, dando continuità ai principi affermati da Cass. n. 28753/2018, resa tra le medesime parti. Ha quindi ribadito che la disciplina dell’art. 1399 c.c. si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, con la conseguenza che il contratto stipulato da un rappresentante senza poteri può essere ratificato dall’organo competente. La ratifica, pur richiedendo la forma scritta ad substantiam trattandosi di contratto della pubblica amministrazione, non deve necessariamente risultare da un atto espresso, potendo desumersi implicitamente da un atto scritto, redatto per fini consequenziali alla stipula, che esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante. Nel caso di specie, la costituzione in giudizio con un nuovo difensore, munito di valida procura, e la volontà di far proprie le domande e richieste svolte dal difensore revocato, integravano una valida ed implicita ratifica dell’operato del segretario generale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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