Istanza ex art. 183 c.p.c. da formulare all’udienza di trattazione (Cass. civ. n. 16049 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di assegnazione dei termini previsti al quinto e al sesto comma dell’art. 183 cod. proc. civ. deve essere formulata nel corso dell’udienza di trattazione, non potendosi ritenere all’uopo idonea una richiesta contenuta negli atti introduttivi del giudizio. Il preannuncio di richiesta di concessione dei termini contenuto nell’atto di citazione non solleva la parte dall’onere di chiedere espressamente la concessione di detti termini nell’udienza di trattazione, sede individuata dal legislatore per consentire alle parti di chiedere un termine per la modificazione delle domande ed eccezioni hinc et inde proposte. La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, delle istanze istruttorie ritualmente richieste e non ammesse fa presumere la rinuncia alle stesse, salvo che la parte non si sia riportata alle conclusioni dell’atto introduttivo che le contenevano.

Il Fatto

La società ricorrente aveva stipulato con una società associante un contratto di associazione in partecipazione, versando un apporto di 120.000 euro. L’associante non aveva svolto l’attività oggetto del contratto, sicché l’associata aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e la restituzione della somma. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo il contratto inefficace nei confronti dell’associante, in quanto sottoscritto da un soggetto privo del potere di rappresentarla (falsus procurator), e dichiarando inammissibili le istanze istruttorie. La Corte di appello aveva confermato la decisione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato i sei motivi di ricorso, enunciando il principio di diritto in materia di termini ex art. 183 cod. proc. civ.. La richiesta di concessione dei termini deve essere formulata all’udienza di trattazione: la riserva anticipata nell’atto di citazione, sebbene non inammissibile, non esime la parte dal dover formalmente domandare la concessione dei termini in tale udienza, essendo questa la sede tassativa individuata dal legislatore per la modificazione delle domande ed eccezioni in ragione del contraddittorio formatosi.

Quanto alle istanze istruttorie, la Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni fa presumere la rinuncia. Tuttavia, nel caso di specie, dall’esame diretto degli atti, legittimato dall’error in procedendo dedotto, è emerso che la ricorrente si era “riportata” alle conclusioni dell’atto di citazione, le quali contenevano le istanze istruttorie: la Corte di appello aveva pertanto erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello che insisteva per la loro ammissione.

La Corte ha accolto il quarto motivo, rigettato il secondo, dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il sesto, assorbito il quinto, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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