Prescrizione decennale e irrisarcibilità del danno tanatologico per morte del vigile del fuoco (TAR Puglia n. 204 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro proposta dagli eredi di un dipendente pubblico contro l’Amministrazione, fondata sulla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: per l’illecito istantaneo, il danno si manifesta nella sua interezza al momento stesso dell’evento morte, senza che rilevino successive acquisizioni peritali. I provvedimenti concessivi dei benefici per le “Vittime del Dovere” o del riconoscimento della “causa di servizio” non valgono come atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c., né come riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c., avendo natura indennitaria e solidaristica e non implicando alcuna ammissione di responsabilità risarcitoria. La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. non ha natura oggettiva e richiede la prova della violazione di specifiche regole cautelari. Il danno tanatologico non è risarcibile se la morte è immediata o quasi immediata, mentre il danno catastrofale presuppone la prova della “lucida agonia”, non essendo sufficiente la presunzione di perdita dei sensi in caso di eventi traumatici massivi.

Il Fatto

Gli eredi di un vigile del fuoco deceduto nel 1991 durante un intervento di spegnimento di un incendio in un capannone industriale hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il risarcimento dei danni iure hereditatis. Secondo la ricostruzione di parte, il crollo improvviso della struttura aveva colpito la vittima, che non sarebbe deceduta immediatamente ma dopo un intervallo di lucidità. I ricorrenti hanno dedotto la responsabilità dell’Amministrazione ex art. 2087 c.c. per mancata adozione delle misure di sicurezza, sostenendo che il riconoscimento della “causa di servizio” e dello status di “Vittima del Dovere” avrebbe interrotto la prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. i) c.p.a., trattandosi di controversia relativa a un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, in cui la condotta omissiva dell’Amministrazione è collegata all’evento di danno in virtù della norma attributiva del potere e della norma d’azione che regola la fattispecie.

Nel merito, il Collegio ha accolto l’eccezione di prescrizione decennale. Il diritto al risarcimento, fondato sulla responsabilità contrattuale, risultava estinto alla data di notifica del ricorso, essendo il termine ampiamente spirato rispetto all’evento del 1991. I giudici hanno escluso lo slittamento del dies a quo, rilevando che nell’illecito istantaneo il danno si manifesta integralmente al momento dell’evento e che la consapevolezza delle conseguenze dannose avrebbe potuto essere acquisita con ordinaria diligenza. Quanto agli atti amministrativi richiamati dai ricorrenti, la Corte ha chiarito che essi hanno natura indennitaria e solidaristica, non risarcitoria, e non contengono alcuna volontà di riconoscere il debito risarcitorio verso soggetti diversi dal beneficiario.

Il Collegio ha inoltre ritenuto il ricorso comunque infondato nel merito. Non è emersa alcuna condotta omissiva imputabile all’Amministrazione: la relazione di servizio attestava che il personale operava dall’esterno, completando le operazioni di spegnimento, quando la struttura è collassata “all’improvviso”. Il crollo è stato qualificato come evento repentino e imprevedibile, ascrivibile ai rischi intrinseci del mestiere, non neutralizzabili ex ante.

Quanto alle voci di danno, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 15350 del 2015 per escludere la risarcibilità del danno tanatologico in caso di morte immediata o quasi immediata. Ha altresì escluso il danno biologico terminale, non essendovi prova di una sopravvivenza apprezzabile, e il danno catastrofale, mancando la prova della “lucida agonia”: in presenza di eventi traumatici massivi, opera la presunzione di immediata perdita dei sensi, non superata da alcun principio di prova offerto dai ricorrenti.

Il TAR ha infine compensato integralmente le spese di lite, in ragione della natura della controversia e della tragicità dell’evento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2944 c.c.

Tutte le 99 sentenze sull'art. 2944 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *