Il contratto preliminare assicura la disponibilità dell’area per la DILA fotovoltaica (TAR Puglia n. 730 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inizio lavori asseverata per un impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 1 MW, ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinques, del d.l. n. 17/2022, può essere presentata anche dal promissario acquirente del fondo: il contratto preliminare di vendita integra il requisito della disponibilità dell’immobile richiesto dall’art. 6-bis del d.lgs. n. 28/2011. La legittimazione non è limitata al proprietario, salva espressa previsione contraria del legislatore. Gli enti locali non possono introdurre divieti o limiti alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in aree qualificate idonee dall’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, dovendo il diniego fondarsi su una puntuale verifica dell’insussistenza dei presupposti normativi.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune una dichiarazione di inizio lavori asseverata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 991,80 kW, su un terreno agricolo detenuto in forza di un contratto preliminare di vendita. L’Amministrazione comunale adottava un provvedimento di divieto di avvio dell’attività, ritenendo il titolo non idoneo e l’intervento in contrasto con le previsioni del Piano Urbanistico Generale e del Regolamento comunale sugli impianti da fonti rinnovabili. La società impugnava l’atto, deducendo il difetto di motivazione e l’illegittima applicazione di normative secondarie in luogo della disciplina statale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative all’insufficienza motivazionale del provvedimento. Il richiamo all’art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 28/2011 è apparso incongruo rispetto alla dichiarazione presentata, che si fondava sulla diversa previsione dell’art. 9, comma 1-quinques, del d.l. n. 17/2022. La verifica di legittimità andava quindi condotta alla stregua della disciplina della DILA, non già del regime autorizzatorio.
Quanto alla legittimazione, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui la disponibilità dell’immobile di cui all’art. 6-bis citato può essere assicurata anche dal contratto preliminare di vendita, in ragione della tutela in forma specifica prevista dall’art. 2932 c.c. La tesi del Comune, che pretendeva un titolo idoneo a produrre effetti reali, è stata respinta: il legislatore, se avesse voluto limitare la legittimazione ai titolari di diritti reali, lo avrebbe detto espressamente. Il Tribunale ha inoltre escluso che la documentazione fosse carente, essendo il preliminare allegato alla DILA.
Il Collegio ha infine ritenuto illegittimo il diniego fondato su disposizioni comunali secondarie. L’area interessata dal progetto era qualificata come area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), del d.lgs. n. 199/2021, per la sua prossimità alla zona industriale, e non risultava soggetta a vincoli paesaggistici della Parte Seconda del d.lgs. n. 42/2004. Ne consegue che il Comune non poteva opporre limiti ulteriori, non essendo emersi elementi idonei a giustificare l’inoperatività della disciplina agevolativa.
Accolto il ricorso, il provvedimento impugnato è stato annullato, con reviviscenza delle facoltà derivanti dalla DILA e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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