Demolizione dell’abuso edilizio: niente rinvio per la perizia se il consulente di parte poteva partecipare (Cass. pen. Sez. III n. 15697 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di esecuzione, è legittimo, in quanto non lesivo del diritto di difesa, il diniego del rinvio dell’udienza richiesto dal difensore per l’esame della perizia, essendo sufficiente che i relativi esiti siano messi a disposizione delle parti, posto che il consulente nominato dalla difesa ha il potere di partecipare all’attività del perito, formulando osservazioni e riserve di cui deve tenersi conto nella relazione. (Rv. 289837-01)
Il Fatto
Con sentenza irrevocabile del 1998 la Pretura circondariale aveva condannato per abuso edilizio la proprietaria di un immobile, ordinandone la demolizione, mai eseguita. Nel luglio 2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia emetteva il decreto di ingiunzione a demolire, notificato ai ricorrenti, che avevano acquistato l’immobile nel 2016. Il Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, dopo una consulenza tecnica respingeva le loro istanze.
I ricorrenti lamentavano la tardiva comunicazione del deposito della consulenza e l’immotivato rigetto del rinvio dell’udienza; la violazione della proporzionalità (art. 8 CEDU, art. 14 Cost.), non avendo il Tribunale considerato le esigenze abitative, l’uso come abitazione principale per otto anni, l’ignoranza dell’abuso e l’estraneità al processo; la natura sanzionatoria dell’ordine a 26 anni dall’emissione, con prescrizione ex art. 173 cod. pen.; l’omessa valutazione della fiscalizzazione ex d.P.R. n. 380 del 2001.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha rigettato i ricorsi. Il ritardo nella comunicazione degli esiti della perizia è una mera irregolarità, non sanzionata, e i ricorrenti non hanno dimostrato un concreto pregiudizio. È comunque legittimo negare il rinvio chiesto per esaminare la perizia, frutto dell’attività convergente del perito e del consulente della difesa, che può partecipare alle operazioni formulando osservazioni e riserve (Sez. 5, n. 51589 del 2016); a maggior ragione nel procedimento di esecuzione, ispirato alla libertà di forme (art. 666, comma 5, cod. proc. pen.), dove basta che le risultanze siano a disposizione delle parti, come avvenuto.
Sulla proporzionalità, la Corte ha richiamato i criteri EDU (Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria; Kaminskas c. Lituania) recepiti da Sez. 3, n. 5822 del 2022: tempo per la sanatoria o per risolvere le esigenze abitative, accesso a un giudice, consapevolezza dell’abusività. L’avente causa deve informarsi all’acquisto sulla liceità delle opere e non può giovarsi della propria colpevole ignoranza, né invocare garanzie procedurali che non si estendono al terzo estraneo al processo (Sez. 3, n. 3752 del 2025). Il giudice dell’esecuzione ha applicato correttamente questi principi: l’art. 8 CEDU non sancisce un diritto assoluto al domicilio; i ricorrenti possedevano altri immobili; l’abusività era conoscibile con diligenza e vi era tempo sufficiente per una soluzione alternativa. Il consulente d’ufficio aveva ritenuto possibile la demolizione senza danni alle strutture lecite; la fiscalizzazione era solo asserita, senza riferimenti alla sanabilità o a istanze presentate.
Manifestamente infondato il quarto motivo: l’ordine di demolizione è sanzione amministrativa a finalità ripristinatoria, priva di connotazione punitiva e di natura reale, che opera verso chi è in rapporto con il bene anche se non autore dell’abuso; non è soggetto alla prescrizione dell’art. 173 cod. pen. né è una “pena” in senso convenzionale (Sez. 3, n. 49331 del 2015), come confermato dalla Corte EDU in Longo c. Italia del 12 settembre 2024. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 173 c.p. – Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione