Inottemperanza all’ordine istruttorio e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica (TAR Puglia n. 6 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nell’esercizio dei poteri istruttori, può reiterare l’ordine di esibizione documentale e di deposito di una relazione di chiarimenti rivolto all’Amministrazione che non vi abbia ottemperato, fissando un nuovo termine perentorio. La persistente inottemperanza all’ordine istruttorio, senza alcuna giustificazione, configura un comportamento che il giudice può valutare ai sensi dell’art. 328, comma 1, c.p. (rifiuto di atti d’ufficio) e dell’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.
Il Fatto
Una società, proprietaria e concessionaria di terreni in area demaniale marittima, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia il decreto di occupazione anticipata e d’urgenza adottato dal Comune di Taranto per la realizzazione di sistemi di collettamento delle acque piovane, nonché gli atti presupposti. La ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione degli atti endoprocedimentali e la violazione delle norme sul giusto procedimento, evidenziando che l’Amministrazione non avrebbe provato l’invio delle comunicazioni propedeutiche all’adozione del decreto. Il Comune di Taranto non si è costituito in giudizio.
Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, ha ordinato all’Amministrazione di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sull’intera vicenda, precisando quali atti fossero stati effettivamente notificati alla parte ricorrente. All’udienza successiva, l’ordine non risultava ancora adempiuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pronunciandosi all’esito dell’udienza pubblica, ha rilevato che la causa non è ancora matura per la decisione di merito. La relazione di chiarimenti e la documentazione richiesta non sono state depositate dal Comune di Taranto, nonostante il termine concesso e l’espresso ordine istruttorio.
La mancata ottemperanza è valutata come elemento che impedisce la definizione del giudizio, rendendo necessario reiterare l’ordine istruttorio. Il Tribunale ha fissato un nuovo termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per l’adempimento, imponendo all’Amministrazione di depositare la relazione e i documenti a comprova di quanto dedotto.
La parte dispositiva contiene un espresso avvertimento rivolto all’Amministrazione inottemperante: in caso di persistente mancato adempimento, il Tribunale procederà alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Taranto. Tale trasmissione è finalizzata alla valutazione della sussistenza dei reati di cui all’art. 328, comma 1, c.p. (rifiuto di atti d’ufficio) e all’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).
La pronuncia assume quindi valore di monito processuale, ribadendo l’obbligo di collaborazione delle parti nel giudizio amministrativo e la necessità che l’Amministrazione dia compiuta esecuzione agli ordini del giudice, anche al fine di consentire la definizione del processo. Il Collegio ha infine rinviato la causa alla pubblica udienza del 22 luglio 2026 per il prosieguo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
- Art. 650 c.p. – Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità