| 

Ingiusta detenzione: per negare l’indennizzo valgono anche le intercettazioni non periziate (Cass. pen. Sez. III n. 15104 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, sono utilizzabili, ai fini della valutazione della condizione ostativa del dolo o della colpa grave del richiedente, le intercettazioni riportate nell’ordinanza cautelare, ma non trascritte nella forma della perizia e ritenute, pertanto, inutilizzabili in dibattimento, non essendo richiesto, nel procedimento di riparazione, il rispetto delle stesse regole probatorie valevoli nel giudizio di cognizione. (Rv. 289774-01)

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito il fermo e la custodia cautelare in carcere dal dicembre 2006 al febbraio 2009 per associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sequestro di persona a scopo di estorsione. Assolto nel merito, aveva chiesto la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte d’appello di Catanzaro, in sede di rinvio, ha rigettato la domanda: le intercettazioni evidenziavano contatti tra il richiedente e un coimputato condannato, di cui si era reso referente a Roma per riscuotere il denaro dei riscatti.

Con il ricorso per cassazione si è denunciata la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione: la sentenza di assoluzione non aveva potuto identificare il ricorrente tra i conversanti, aveva rilevato l’assenza di trascrizione peritale delle conversazioni sull’utenza a lui attribuita e aveva dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni del teste di polizia sul loro contenuto. L’ordinanza impugnata avrebbe quindi utilizzato intercettazioni mai periziate, valutate solo attraverso l’ordinanza cautelare e senza considerare altre conversazioni favorevoli.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione rigetta il ricorso. Distingue anzitutto l’ingiustizia formale (art. 314, comma 2, cod. proc. pen.), in cui è accertato con decisione irrevocabile che la misura fu emessa senza le condizioni degli artt. 273 e 280, dall’ingiustizia sostanziale (art. 314, comma 1), in cui gli stessi elementi ritenuti sufficienti per i gravi indizi sono risultati inidonei a fondare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Solo nel primo caso, secondo le Sezioni Unite n. 32383 del 2010, la condizione ostativa del dolo o della colpa grave non opera. Nel secondo, il giudice della riparazione incontra il solo limite di non poter fondare il giudizio su fatti esclusi in sede di cognizione, restando libero di valutare i fatti accertati o non negati (Sez. 4, n. 12725 del 2025).

Da questo principio la Corte trae due corollari. Possono essere rivalutati elementi la cui esistenza non è stata esclusa dall’assoluzione, anche indiziari. Ed è utilizzabile il materiale investigativo posto a base del provvedimento cautelare ma non prodotto in dibattimento o non acquisito nelle forme richieste: sono utilizzabili le intercettazioni riportate nell’ordinanza coercitiva anche se non sottoposte a perizia (Sez. 4, n. 33683 del 2016; Sez. 4, n. 35003 del 2008). Il giudizio di riparazione non è il giudizio dibattimentale e non ne segue le regole di formazione della prova; sono utilizzabili anche brogliacci e annotazioni di polizia giudiziaria, salvo specifiche ragioni di inaffidabilità.

Nel caso concreto si tratta di ingiustizia sostanziale: la misura era stata revocata per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari e nessuna decisione irrevocabile aveva accertato l’insussistenza ab origine dei presupposti. La sentenza di assoluzione non aveva escluso che l’utenza fosse in uso al ricorrente, né aveva ritenuto illegittime le captazioni: aveva solo rilevato che le conversazioni non potevano essere individuate tra quelle periziate ai sensi dell’art. 268, comma 7, cod. proc. pen.

L’ordinanza impugnata ha motivato entrambi i profili: la scheda telefonica era stata trovata in possesso del ricorrente al momento del fermo, egli l’aveva indicata come proprio recapito in altro procedimento e nell’interrogatorio di garanzia; nelle conversazioni del 22 novembre 2006 il coimputato gli forniva il numero da cui prendere i soldi per conto di tre persone che dovevano partire. Le conversazioni invocate dalla difesa erano intercorse tra persone diverse dal ricorrente. Non è quindi manifestamente illogico concludere che il ricorrente abbia concorso con colpa grave a dare causa alla custodia cautelare. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 268 c.p.p.

Tutte le 38 sentenze sull'art. 268 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *