Esposizione ad amianto e danno risarcibile: la CTU è indispensabile (TAR Sardegna n. 691 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di danni derivanti da esposizione professionale all’amianto, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’ascrivibilità dell’infermità alle particolari condizioni ambientali od operative di missione non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria secondo i parametri civilistici. La quantificazione del danno biologico e del danno morale, nonché la verifica del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”, richiedono un accertamento tecnico specifico, che il giudice amministrativo può disporre ai sensi dell’art. 67 c.p.a. qualora gli elementi acquisiti non consentano una decisione. La consulenza tecnica d’ufficio deve essere redatta in piena autonomia e secondo i parametri di cui all’art. 2087 c.c., non essendo vincolante la precedente valutazione effettuata in sede di equo indennizzo, condotta sulla base di criteri amministrativi e tabellari.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo degli Equipaggi Marittimi Militari della Marina Militare, ha adito il TAR Sardegna, in sede di riassunzione dopo la declinatoria di competenza del TAR Lazio, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’insorgenza di placche pleuriche, ispessimenti pleurici e sindrome ansioso-depressiva, riconosciute dipendenti da causa di servizio. L’esposizione all’amianto e ad altri agenti nocivi sarebbe avvenuta durante i periodi di imbarco e di servizio a terra presso l’arsenale, ove il ricorrente avrebbe operato in spazi confinati senza adeguati dispositivi di protezione.

Il Comitato di Verifica aveva riconosciuto l’infermità come dipendente da causa di servizio e riconducibile alle particolari condizioni operative, ma il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda di equo indennizzo. A seguito di separato giudizio civile, il Tribunale e la Corte d’Appello avevano condannato l’Amministrazione alla corresponsione dell’equo indennizzo e della speciale elargizione per le vittime del dovere. Il ricorrente ha quindi agito per il ristoro del danno biologico, quantificato in misura del 40%, e del danno patrimoniale, domandando complessivamente circa 600.000 euro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto che, per decidere sulla domanda risarcitoria, sia indispensabile acquisire approfondimenti istruttori richiedenti particolari competenze tecniche, disponendo una CTU ai sensi dell’art. 67 c.p.a.. L’accertamento demandato al consulendo medico legale riguarda la natura, l’entità e la causa dell’infermità, verificando se la patologia possa individuarsi, secondo il criterio del “più probabile che non”, nelle attività di servizio prestate, sia in occasione dei periodi di imbarco sia durante i periodi a terra.

La consulenza dovrà valutare le conseguenze della patologia in termini di danno biologico permanente, distinguendo tra postumi invalidanti e invalidità temporanea, nonché accertare l’incidenza sulla qualità della vita e sui riflessi morali e soggettivi, ai fini della liquidazione del danno morale. Il Collegio ha precisato che la nuova perizia si rende necessaria in quanto la precedente consulenza versata nel giudizio civile era finalizzata esclusivamente alla quantificazione secondo criteri amministrativi e tabellari propri dell’equo indennizzo, senza fornire elementi utilizzabili per la determinazione del danno secondo i parametri civilistici di cui all’art. 2087 c.c..

Quanto all’elemento soggettivo, il ricorrente ha affermato la responsabilità del Ministero per la violazione dell’obbligo di tutela della salute dei lavoratori, mentre l’Amministrazione ha contestato l’esistenza di un rischio professionale specifico e la dimostrazione che l’adozione di misure protettive avrebbe evitato il danno. Il Collegio ha demandato al Dirigente INAIL l’individuazione del medico legale, fissando un articolato cronoprogramma per l’espletamento delle operazioni peritali e rinviando la causa all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026 per la trattazione ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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