Daspo: sufficiente la mera denuncia della Digos, identificazione tramite videosorveglianza valida (TAR Calabria n. 1489 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989, nella fattispecie di cui al comma 1, lett. c), è misura di natura non penale, bensì preventiva e cautelare, che può essere assunta anche sulla base della mera denuncia per i reati di cui all’art. 6-ter della medesima legge. Il relativo accertamento non richiede il canone probatorio penale dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì il criterio del “più probabile che non”. L’indicazione dei luoghi oggetto del divieto, in termini generali riferita alle manifestazioni sportive indiciate, deve essere interpretata ed applicata in modo ragionevole, ossia limitata ai luoghi oggettivamente riconoscibili come di sosta, transito e trasporto di coloro che partecipano o assistono a dette manifestazioni. L’identificazione dell’autore della condotta avvenuta attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza e la comparazione con i tratti somatici e l’abbigliamento soddisfa i requisiti di univocità ed attendibilità richiesti per la legittimità del provvedimento.

Il Fatto

Il Questore di Cosenza imponeva al ricorrente il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (c.d. daspo) per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989. Il provvedimento traeva origine dalla comunicazione di notizia di reato inoltrata dalla Digos: nel corso di un incontro calcistico svoltosi a novembre 2021, il ricorrente era stato identificato come la persona che aveva acceso un fumogeno nella Curva Sud dello stadio. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo vizi di motivazione e proporzionalità, violazione della libertà di circolazione, difetto di istruttoria e incertezza in ordine alla propria identificazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Calabria ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure prospettate. Con riferimento al primo motivo, la motivazione del provvedimento è stata giudicata compiuta, avendo il Questore richiamato il fondamento istruttorio, descritto il fatto storico e illustrato le ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione della misura. Il Collegio ha quindi chiarito che il daspo, per la fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989, è misura di natura preventiva e cautelare, non penale, assumibile sulla base della sola denuncia per i reati di cui all’art. 6-ter della medesima legge, che punisce il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Sul versante del criterio di valutazione dei fatti, il Tribunale ha escluso che possa applicarsi il canone probatorio penalistico dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 cod. proc. pen., dovendo invece farsi applicazione del criterio del “più probabile che non”. Quanto alla proporzionalità, il Collegio ha valorizzato il dato per cui il divieto è stato disposto per la durata minima di un anno e non ha carattere continuativo, essendo circoscritto ai giorni in cui si svolgono le manifestazioni sportive.

Relativamente al secondo motivo, concernente la genericità dei luoghi oggetto del divieto, il TAR ha condiviso l’interpretazione già fornita dal Consiglio di Stato in sede cautelare, secondo cui il divieto deve essere inteso ed applicato in modo ragionevole, limitandolo ai luoghi oggettivamente riconoscibili come di sosta, transito e trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive in esso indicate.

Infine, con riguardo al terzo motivo, il Collegio ha ritenuto l’istruttoria svolta dall’Amministrazione sufficiente e completa, in quanto fondata sugli atti di indagine della Digos e sulla notizia di reato. Quanto all’identificazione, il provvedimento impugnato evidenzia che essa è avvenuta attraverso la comparazione dei tratti somatici e dell’abbigliamento della persona con le immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza, la vidimazione del biglietto intestato e la fotografia del documento di identità. Il TAR ha quindi rimarcato che le modalità di identificazione risultano dotate dei necessari requisiti di univocità ed attendibilità. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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