Inserimento con riserva nelle supplenze dei titoli esteri: legittimo il bilanciamento e la condizione non potestativa (TAR Lazio n. 14362 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la disciplina che, per l’anno scolastico 2023/2024, dispone l’iscrizione dei docenti inclusi con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione o specializzazione conseguito all’estero in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, sino all’effettivo riconoscimento del titolo. Tali docenti sottoscrivono contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa, in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo. La previsione realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra l’interesse del docente all’attività lavorativa e gli interessi dei discenti e dei docenti ammessi senza riserva. La condizione del riconoscimento non è meramente potestativa, non dipendendo dall’arbitrio dell’amministrazione ma da una valutazione tecnica di equipollenza del titolo, e il riconoscimento ha natura costitutiva dell’accesso alla professione, non essendo configurabile un sistema di riconoscimento automatico per la professione docente.
Il Fatto
Una docente, già inclusa con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze in virtù di un titolo di abilitazione conseguito all’estero e in attesa di riconoscimento, ha impugnato il decreto ministeriale che ha costituito gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, unitamente all’ordinanza ministeriale di aggiornamento delle graduatorie. Con il ricorso è stata altresì censurata, nella parte di interesse, la disciplina dell’art. 5 del d.l. 44/2023, che regola l’inserimento in coda ai docenti abilitati e la subordinazione della stipula dei contratti all’effettivo riconoscimento. La ricorrente ha dedotto la violazione dei principi sull’accesso parziale alle professioni di cui alla normativa euro-unitaria, degli artt. 3, 51, 97 e 117 Cost. e dell’art. 1355 c.c., sostenendo l’illegittimità della previsione in quanto lesiva del diritto all’assunzione, condizionato a una circostanza ritenuta meramente potestativa. Successivamente, alcuni ricorrenti hanno rinunciato all’impugnazione, mentre la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo la disciplina non contrastante con i parametri nazionali ed euro-unitari invocati. Il Collegio ha ricostruito l’evoluzione normativa, evidenziando che l’ordinanza n. 112/2022 già prevedeva l’inserimento con riserva nella prima fascia, con scioglimento negativo della riserva in caso di mancato conseguimento del titolo e con esclusione del diritto alla stipula di contratti fino al riconoscimento. La successiva disciplina di cui all’art. 5 del d.l. 44/2023 ha confermato tale impianto, istituendo un apposito elenco aggiuntivo per i docenti in attesa di riconoscimento.
La sentenza richiama la giurisprudenza formatasi sulla disciplina dell’ordinanza n. 122/2022, che era stata ritenuta non manifestamente irragionevole né sproporzionata. Il bilanciamento operato dal legislatore è stato giudicato corretto: da un lato, l’interesse del docente in attesa di riconoscimento a svolgere attività lavorativa; dall’altro, l’interesse dei discenti a ricevere un sostegno didattico qualificato e quello dei docenti ammessi senza riserva a non essere superati in graduatoria. Il Collegio ha precisato che l’inserimento con riserva non preclude, in caso di riconoscimento sopravvenuto nel corso dell’anno, lo scioglimento positivo e la stipula del contratto di supplenza senza attendere nuove procedure.
Quanto al diritto euro-unitario, il TAR ha escluso che per la professione docente operi un sistema di riconoscimento automatico dei titoli. La direttiva 2005/36/CE lascia all’amministrazione un margine valutativo, anche in ordine all’imposizione di misure compensative o all’accesso parziale alla professione. Il riconoscimento ha carattere costitutivo del diritto all’esercizio della professione nel Paese ospitante, con la conseguenza che l’interessato non può pretendere di svolgere l’attività in sua assenza.
Infine, il Collegio ha escluso la natura meramente potestativa della condizione, osservando che il mancato riconoscimento non dipende da una mera dichiarazione di volontà dell’amministrazione, ma da un’accurata valutazione tecnica circa l’equipollenza del titolo conseguito all’estero rispetto a quello italiano. La clausola risolutiva espressa è stata quindi ritenuta legittima, non essendo configurabile alcuna disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno conseguito il titolo in Italia, i quali versano in una situazione non omogenea. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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