Esenzione dalle spese processuali su atto notorio reddituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 266 del 06.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione dal pagamento delle spese processuali, la regolare produzione documentale di un atto notorio reddituale, conforme ai requisiti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., è idonea a fondare il diritto dell’interessato all’esenzione, senza che il giudice di merito possa introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla legge. La dichiarazione che il reddito personale e familiare rientri nelle condizioni previste dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, con impegno a comunicare eventuali variazioni, costituisce adempimento sufficiente della previsione normativa. Ne consegue che la condanna alle spese pronunciata in difetto di tale valutazione è censurabile per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Rieti per ottenere l’accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione di una prestazione assistenziale. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, condannando la parte alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
La soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo, censurando la sentenza per violazione di legge in riferimento alla disposizione citata. L’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il motivo di ricorso, osservando che la parte aveva prodotto in primo grado un atto notorio datato, nel quale dichiarava di non possedere redditi personali e che il proprio reddito familiare rientrava nelle condizioni previste dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni di reddito. Tale dichiarazione, richiamata nel ricorso per accertamento tecnico preventivo e nel successivo ricorso in opposizione ex art. 445-bis c.p.c., era stata allegata anche al ricorso per cassazione nel rispetto dell’art. 366 c.p.c.
Il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto non configurabile il diritto all’esenzione, nonostante la produzione documentale fosse avvenuta nel pieno rispetto del disposto normativo. La Suprema Corte precisa che la dichiarazione resa con atto notorio, conforme ai requisiti di legge, non richiede alcun ulteriore adempimento o verifica da parte del giudice, che non può introdurre requisiti aggiuntivi rispetto a quelli testualmente previsti.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili le spese relative al giudizio di merito, ravvisando la ricorrenza dei presupposti per l’esenzione.
Sulla base del principio di soccombenza, l’INPS è condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.000,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 445-bis c.p.c. – Accertamento tecnico preventivo obbligatorio