Escluso il danno in re ipsa per lo spoglio: occorre la prova del pregiudizio (Cass. civ. Sez. 3 n. 764 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La lesione del diritto di proprietà, del possesso o della detenzione qualificata non determina di per sé l’esistenza di un danno risarcibile in re ipsa. Il danneggiato è onerato di allegare e provare il pregiudizio concretamente subito. La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone comunque la dimostrazione dell’an debeatur e non può supplire alle carenze istruttorie della parte. La decisione fondata su una questione di rito rilevabile d’ufficio non richiede un previo avviso ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c.

Il Fatto

Una società agiva in giudizio per ottenere la reintegrazione nel possesso di un piazzale e di un muletto concesso in comodato, a seguito dello spoglio subito. Dopo l’ordinanza di reintegrazione, la controparte recedeva dal contratto di comodato. L’attrice conveniva quindi in giudizio la società, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda per carenza di prova del danno, decisione confermata dalla Corte d’appello che dichiarava l’inammissibilità del gravame. Avverso tali pronunce veniva proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla dedotta violazione del contraddittorio da parte della Corte d’appello. Il ricorrente lamentava che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello fosse avvenuta senza un preventivo avviso. Il motivo è stato ritenuto infondato, poiché l’eccezione era stata sollevata dalla controparte nella comparsa di costituzione e le parti avevano potuto interloquire con le note scritte. In ogni caso, il Collegio ha precisato che il divieto di cui all’art. 101, comma 2, c.p.c. non opera per le questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità, rilevabili in ogni stato e grado del processo.

Con riguardo al merito, la Corte ha affrontato la questione centrale del cosiddetto danno in re ipsa. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022, ha affermato che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento è la concreta perdita della possibilità di godimento del bene, mentre non è risarcibile la mera lesione della situazione giuridica. Ne deriva che il danneggiato deve allegare e provare il pregiudizio subito, anche mediante presunzioni. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato l’assenza di qualsivoglia prova del danno, e tale valutazione, in quanto di merito, è insindacabile in sede di legittimità.

La Corte ha altresì respinto il motivo relativo alla mancata liquidazione equitativa del danno. Tale strumento ha natura sussidiaria e non sostitutiva: presuppone l’esistenza di un danno certo e l’impossibilità oggettiva, non dipendente dall’inerzia della parte, di quantificarne l’esatto ammontare. Non può quindi essere utilizzato per sopperire alla carenza probatoria dell’attore.

Sono state infine dichiarate inammissibili le censure in materia di spese di lite, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per l’omessa riproduzione del contenuto degli atti difensivi. Il Collegio ha negato rilevanza all’attestazione del valore della causa resa ai fini del contributo unificato, precisando che essa ha finalità esclusivamente fiscali e non determina il valore della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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