Prova contraria tempestiva con la terza memoria ex art. 183 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 809 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La terza memoria prevista dall’art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ. è funzionale esclusivamente alle indicazioni di prova contraria rispetto alle richieste istruttorie e alle produzioni documentali avversarie contenute nella seconda memoria. Per prova contraria diretta deve intendersi quella volta a dimostrare fatti dal contenuto specularmente opposto a quello dedotto dalla controparte; per prova contraria indiretta quella volta a dimostrare fatti logicamente incompatibili con la verità di quelli allegati dall’altra parte. È ammissibile la prova orale articolata con la terza memoria quando sia dedotta alla prima occasione utile, ossia immediatamente dopo la contestazione della controparte, ancorché miri a provare l’interruzione della prescrizione, se tale prova costituisce reazione alla deduzione avversaria formulata con la seconda memoria. In tal caso, non può essere dichiarata tardiva, non potendo la parte conoscere, al momento delle proprie deduzioni, l’orientamento difensivo che l’altra parte assumerà.

Il Fatto

Le società ricorrenti, titolari di polizze assicurative, convenivano in giudizio la compagnia per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incendio, proponendo domanda dopo la scadenza del termine biennale di prescrizione. La società assicuratrice eccepiva la prescrizione del diritto. Nel corso del giudizio di primo grado, le attrici, con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., producevano una diffida a dimostrazione dell’intervenuta interruzione della prescrizione; la compagnia, con la seconda memoria, disconosceva l’efficacia del documento, contestando la validità del timbro apposto. Le attrici articolavano, con la terza memoria, una prova per testi, volta a dimostrare l’avvenuta consegna della diffida.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la compagnia al pagamento delle somme richieste. La Corte d’appello, invece, riformando la sentenza, dichiarava prescritto il diritto, ritenendo tardiva la prova articolata con la terza memoria, in quanto non integrante prova contraria. Avverso tale decisione le società proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta erronea applicazione dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. I giudici di legittimità hanno rammentato che la norma, nel testo applicabile ratione temporis, prevede un termine per il deposito della seconda memoria per replicare alle eccezioni nuove e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, e un ulteriore termine per le sole indicazioni di prova contraria. Tale struttura evidenzia come l’indicazione di prova contraria sia un’attività eventuale, suscitata quale controprova in relazione alle richieste probatorie di controparte.

La Suprema Corte ha chiarito la distinzione tra prova diretta, con la quale la parte dimostra i fatti primari costitutivi della pretesa, e prova contraria, che può essere diretta, se dimostra fatti specularmente opposti, o indiretta, se dimostra fatti incompatibili con le allegazioni della controparte. Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice aveva contestato con la seconda memoria l’efficacia probatoria della diffida prodotta dalle attrici, deducendo che il timbro apposto non era più in uso. Per contrastare tale deduzione e la prova articolata al riguardo, le ricorrenti non potevano che avvalersi della terza memoria, al fine di dimostrare un fatto logicamente incompatibile con quanto sostenuto dalla compagnia.

La prova orale, pertanto, doveva considerarsi ammissibile, in quanto dedotta alla prima occasione utile, immediatamente dopo la contestazione avversaria, non potendo le ricorrenti prevedere la posizione difensiva che la controparte avrebbe assunto. La sentenza impugnata, dichiarando la tardività della prova, ha errato. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo, relativo alla violazione dell’art. 2943 cod. civ. e al vizio di motivazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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