L’estinzione ex art. 380-bis c.p.c. non impedisce la condanna alle spese del ricorrente inerte (Cass. civ. Sez. 1 n. 1243 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata richiesta di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., determina l’estinzione del giudizio di legittimità, con la conseguenza che la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. In tale evenienza, la condanna alle spese della parte che ha dato causa all’estinzione è legittima, poiché l’esclusione della condanna prevista dall’art. 391, comma 4, c.p.c. opera solo nell’ipotesi di rinuncia espressa o tacita alla quale abbiano aderito le altre parti, evenienza che non ricorre nell’estinzione determinata dall’inerzia del ricorrente.

La parte interessata può avvalersi della facoltà di chiedere la fissazione dell’udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per contestare la correttezza del provvedimento di estinzione, ma il giudice del reclamo non può sindacare la statuizione sulle spese in concreto adottata, rimessa alla valutazione del giudice che ha pronunciato l’estinzione, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per la condanna.

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia aveva rigettato il ricorso ex art. 98 l.fall. proposto dal ricorrente avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, che escludeva il credito di € 9.000 in collocazione chirografaria, derivante dall’attività lavorativa prestata in qualità di liquidatore sociale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, e la Corte ha formulato proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ravvisando plurimi profili di inammissibilità.

Decorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso, il Presidente della Prima Sezione Civile ha dichiarato l’estinzione del giudizio con condanna del ricorrente alle spese. Avverso tale decreto, il ricorrente ha proposto istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per ottenere la modifica del provvedimento in punto di spese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente precisato che il richiamo operato dall’art. 380-bis c.p.c. all’art. 391 c.p.c., quanto all’esito decisorio derivante dalla mancata richiesta di decisione nel termine, consente alla parte interessata di chiedere la fissazione dell’udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per contestare la correttezza del provvedimento di estinzione, anche in punto di spese legali (cfr. Cass. 19234/2024).

Nel merito, la Corte ha rilevato che l’estinzione è stata dichiarata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. per la mancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta. Tale disposizione prevede che, in mancanza di richiesta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

L’art. 391, comma 2, c.p.c. consente la condanna alle spese della parte che ha dato causa all’estinzione, mentre il comma 4 ne esclude la pronuncia solo se alla rinuncia abbiano aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che si versi in tale ipotesi, trattandosi di estinzione prevista dal comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., nella quale manca una rinuncia accettata dalla controparte. La statuizione sulle spese è pertanto corretta.

Quanto alla richiesta di compensazione delle spese formulata in modifica del decreto, la Corte l’ha dichiarata irricevibile, poiché, una volta accertata la possibilità della condanna del ricorrente alle spese, non è consentito al giudice del reclamo il sindacato sulla statuizione in concreto adottata, rimessa alla valutazione del giudice che si è pronunciato sull’estinzione. L’istanza è stata rigettata, con conferma della declaratoria di estinzione e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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