La revocazione è impugnabile solo dalla parte del giudizio conclusosi con la sentenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 5311 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a proporre ricorso per revocazione spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto sostanziale. Tale principio, valevole per le impugnazioni in genere, si applica anche al rimedio straordinario della revocazione, che riproduce l’oggetto del giudizio anteriore. La legittimazione straordinaria del terzo interessato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ex art. 18, comma 1, l. fall., costituisce regola eccezionale e non è estensibile alla revocazione: solo la proposizione del reclamo attribuisce al terzo la qualità di parte e, con essa, la facoltà di esperire la revocazione. Il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso è inammissibile e la parte non può presentare memorie (art. 370 c.p.c.).

Il Fatto

Alcuni soggetti, agendo anche in qualità di soci e amministratori di una società, proponevano ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di altra società, pronunciata dal Tribunale su istanza del Pubblico Ministero. Il Tribunale respingeva la domanda, rilevando la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, non essendo stati parti del giudizio prefallimentare. La Corte d’Appello, investita del reclamo, dichiarava il gravame inammissibile. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara preliminarmente inammissibile il controricorso del Fallimento, poiché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall’art. 370 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Rileva, inoltre, che i primi due motivi di ricorso, concernenti l’omessa pronuncia su eccezioni di natura processuale, sono inammissibili, poiché il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per questioni di merito e non per eccezioni di rito.

Nel merito, il Collegio affronta il tema della legittimazione attiva. Richiama il principio consolidato per cui l’impugnazione può essere proposta solo da chi abbia assunto la qualità di parte nel grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. Tale regola, propria delle impugnazioni ordinarie, si applica anche alla revocazione, poiché questo rimedio, a critica vincolata, riproduce il medesimo oggetto del giudizio anteriore. La Corte esclude che la legittimazione straordinaria prevista dall’art. 18, comma 1, l. fall., per il reclamo avverso la sentenza di fallimento, possa essere estesa alla revocazione, trattandosi di regola eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica.

La Corte affronta e rigetta anche i motivi relativi alla nullità della sentenza per la presunta incompatibilità dei magistrati che avevano deciso sulla revocazione. Afferma che, nell’ordinamento vigente, non sussiste alcuna incompatibilità per i giudici che hanno pronunciato la sentenza impugnata a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, salvo il caso in cui sia denunciato il vizio del dolo del giudice. Quanto al motivo relativo agli atti compiuti dal giudice astenutosi, la nullità non è configurabile poiché tale giudice non ha partecipato al collegio decidente.

Infine, i motivi attinenti al merito della dichiarazione di fallimento sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse, in quanto il rigetto dei motivi sulla carenza di legittimazione costituisce una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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