Liquidazione delle spese sotto i minimi tariffari: necessaria la motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 7199 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza del d.m. n. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice nella liquidazione delle spese processuali, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri tabellari, non è soggetto al controllo di legittimità. Viceversa, la motivazione è doverosa quando il giudice decida di diminuire o aumentare ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso, fermo restando il limite di cui all’art. 2233, comma secondo, cod. civ.. In presenza di una nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di motivare adeguatamente la riduzione o l’eliminazione delle voci. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria, il valore della controversia è determinato, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.m. n. 55/2014, in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione.

Il Fatto

La controversia traeva origine da un’intimazione di pagamento conseguente a una cartella, a sua volta formatasi a seguito di un avviso di accertamento per Irpef su reddito di partecipazione emesso nei confronti del contribuente, quale socio di una s.n.c. L’intimazione era stata annullata dal giudice di primo grado, con compensazione delle spese di lite, sul rilievo che la cartella presupposta era stata annullata dalla Commissione tributaria regionale in un autonomo giudizio.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, accogliendo in parte l’appello, aveva condannato gli enti al pagamento delle spese processuali di primo grado, riformando la decisione di compensazione, ma aveva rigettato l’appello in relazione alla domanda ex art. 96 cod. proc. civ.; aveva inoltre compensato le spese del grado in ragione della reciproca soccombenza. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del controricorso di Riscossione Sicilia s.p.a. per mancata produzione della delibera attributiva del potere al Presidente. L’eccezione è stata ritenuta infondata, richiamando il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, principio applicabile anche quando la persona giuridica si sia costituita per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante.

Con il primo motivo, il ricorrente censurava la decisione per aver liquidato le spese del giudizio di primo grado in misura inferiore ai minimi tariffari, senza alcuna motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, previa declaratoria di inammissibilità dei riferimenti all’art. 112 cod. proc. civ., disposizione mal richiamata, e alla questione della motivazione separata per diritti e onorari, estranea alla fattispecie ratione temporis.

La cassazione ha evidenziato che, nella vigenza del d.m. n. 55/2014, la motivazione è doverosa quando il giudice decida di discostarsi dai minimi tariffari, dovendo essere controllabili le ragioni dello scostamento e la sua misura. Ha inoltre precisato che, in presenza di una nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può procedere a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, senza motivare le riduzioni operate. Nel caso di specie, entrambe le parti avevano indicato il valore della lite in euro 54.776,60, rientrante nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, e la CTR aveva liquidato una somma inferiore ai minimi senza fornire alcuna spiegazione.

Il secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese del grado di appello per insussistente reciproca soccombenza e alla mancata condanna ex art. 96 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile per carenza di argomentazioni critiche rispetto alle statuizioni impugnate. La Corte ha precisato che, trattandosi di distinti motivi di appello, non veniva in rilievo la giurisprudenza secondo cui il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell’integrale accoglimento della domanda di merito, non configura una parziale e reciproca soccombenza.

La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2233 c.c.

Tutte le 274 sentenze sull'art. 2233 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *