Estinzione per condono limitata ai soci che hanno aderito e nullità per motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 7939 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudizio di legittimità soggettivamente complesso, il decreto presidenziale di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata, emesso ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., non può formare oggetto di revocazione o di correzione di errore materiale, rimedi previsti solo per le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione. L’effettiva portata del decreto di estinzione deve essere indagata alla luce del dispositivo e della motivazione: se la pratica di condono richiamata nel provvedimento risulta univocamente riferita solo ad alcuni dei contribuenti, per la natura scindibile della controversia l’estinzione è limitata alla sola posizione di questi ultimi e non produce effetti nei confronti delle altre parti, il cui giudizio va rimesso in udienza, d’ufficio o su richiesta, per il prosieguo. La sentenza che accolga la domanda senza alcuna argomentazione, limitandosi a motivare esclusivamente su altri capi della decisione, è nulla per motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento alla società per maggiori ricavi relativi a cessioni immobiliari e, in ragione della ristretta base sociale, emetteva distinti avvisi di accertamento per la distribuzione di utili nei confronti dei soci, persone fisiche e società. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società, dichiarava estinta la controversia per condono nei confronti di una socia e accoglieva i ricorsi degli altri soci. In appello, la Commissione tributaria regionale accoglieva il ricorso della società e dichiarava estinto il giudizio per tutti i soci per intervenuto condono, senza distinguere tra le diverse posizioni.
Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione e, separatamentee, ricorso per revocazione limitatamente alla statuizione relativa ai soci, deducendo che la definizione agevolata era stata chiesta solo da alcuni di essi. La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile la revocazione. Il successivo giudizio di cassazione avverso tale sentenza veniva dichiarato estinto con decreto presidenziale, sul presupposto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia. L’Agenzia impugnava il decreto di estinzione con istanza di fissazione di udienza e con autonomo ricorso per revocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, confermata e disposta la riunione dei tre giudizi, applica il principio per cui i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima devono essere riuniti, in applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ., attesa la connessione tra le due pronunce.
Quanto al decreto di estinzione emesso dal Presidente della Sezione, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 19980 del 2014, secondo cui l’istanza di fissazione di udienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. è sempre possibile e non ha carattere impugnatorio, elidendo ogni valore del decreto. In presenza di un giudizio soggettivamente complesso, deve però indagarsi l’effettivo contenuto del provvedimento, alla luce del dispositivo e della motivazione: ove la pratica di condono risulti riferita solo ad alcuni contribuenti, l’estinzione produce effetti limitatamente alla loro posizione, per la natura scindibile della controversia.
Nel caso di specie, il decreto presidenziale richiamava l’elenco trasmesso dall’Agenzia, nel quale comparivano esclusivamente gli avvisi di accertamento relativi ai soci persone fisiche. Il provvedimento, pur nell’intestazione riferito a tutte le parti, doveva quindi intendersi limitato ai soli soggetti che avevano aderito alla definizione agevolata, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio.
Nel merito, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, relativo alla posizione della società, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello senza alcuna motivazione: la parte motiva, pur in presenza di un’esplicita riforma della sentenza di primo grado, risultava interamente dedicata agli accertamenti nei confronti dei soci e alla loro definizione agevolata, senza alcuna argomentazione a sostegno dell’accoglimento della domanda della società. Integra così l’ipotesi della motivazione apparente, che la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 riconduce alla nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
In relazione al secondo motivo di ricorso, concernente la posizione dei soci persone fisiche, e al ricorso incidentale dei contribuenti, la Corte dichiara la sopravvenuta carenza di interesse per effetto della definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022, che incide sul rapporto sostanziale elidendo la res litigiosa, e pronuncia l’estinzione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per il riesame della controversia relativa alla società.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 335 c.p.c. – Riunione delle impugnazioni separate
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia