Accertamento sintetico: onere probatorio del contribuente sui redditi familiari (Cass. civ. Sez. V n. 25569 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente che deduca di aver sostenuto i contestati esborsi con provvista derivante da redditi del proprio nucleo familiare è tenuto a provare la disponibilità di tali redditi, la loro entità e la durata del relativo possesso. Non è sufficiente dimostrare la generica disponibilità di redditi familiari complessivamente capienti rispetto alle spese accertate: occorre anche provare che gli stessi non siano stati destinati ad altre finalità non considerate nell’accertamento, come ulteriori investimenti finanziari. Il contribuente non deve offrire prova specifica dell’effettivo impiego di quei redditi, ma è onerato di produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. Il giudice di merito che si limiti a constatare la mera capienza quantitativa delle dichiarazioni, senza le ulteriori verifiche, viola l’onere probatorio e inverte illegittimamente lo stesso a carico dell’Amministrazione.

Il Fatto

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della contribuente un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, ha rideterminato con metodo sintetico, in applicazione degli indici del cd. vecchio redditometro (decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992), il reddito complessivo netto relativo all’anno 2005, con conseguenti riprese ai fini IRPEF.

La contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che ha accolto il ricorso annullando l’atto impositivo. La decisione è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che ha rigettato l’appello erariale, ritenendo che la contribuente avesse offerto prova documentale idonea a superare la presunzione relativa di maggior reddito. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., l’Amministrazione ha denunciato la violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2697 e 2728 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l’onere della prova contraria a fronte dell’accertamento sintetico, basato sulla valorizzazione degli incrementi patrimoniali sopportati negli anni 2006-2008.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato nei limiti della motivazione. Ha anzitutto rilevato che la ricorrente non censura in modo specifico il passaggio in cui la sentenza impugnata qualifica un immobile come bene strumentale, né contesta la circostanza che due autovetture fossero state vendute in date antecedenti a quella oggetto dell’accertamento. La doglianza resta quindi riferita ai rimanenti immobili, per i quali i giudici regionali avevano reputato verosimile che l’acquisto fosse stato finanziato con i redditi complessivi del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni per gli anni 2005 e 2006.

Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che il contribuente che deduca di aver effettuato gli esborsi con provvista derivante da redditi familiari deve provare la disponibilità di detti redditi, la loro entità e la durata del relativo possesso (Cass. n. 16098/2024). Non basta dimostrare la disponibilità, occorrendo anche provare che i redditi non siano stati utilizzati per altre finalità non considerate nell’accertamento (Cass. n. 22268/2024, Cass. n. 16433/2021, Cass. n. 7389/2018). Il contribuente non deve offrire prova specifica dell’avvenuto impiego, ma è onerato di produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o potuto accadere (Cass. n. 10075/2024, Cass. n. 31579/2023, Cass. n. 737/2022).

Tale insegnamento è stato disatteso dalla Commissione regionale, che si è limitata genericamente a rilevare che le dichiarazioni fiscali del biennio 2005-2006 documentavano la disponibilità di redditi complessivamente sufficienti a coprire le spese accertate, senza espletare le ulteriori verifiche richieste. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame uniformandosi ai principi enunciati, con rimessione al giudice del rinvio anche della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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