Ricorso per cassazione inammissibile per esposizione sommaria dei fatti carente (Cass. civ. Sez. 3 n. 7752 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente offrire al giudice di legittimità una concisa ma completa rappresentazione della vicenda sostanziale e processuale. L’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. è funzionale a rendere intellegibili i motivi di ricorso, e la sua violazione conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa che pregiudichi l’intelligibilità delle censure. La censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non può risolversi nella mera critica della valutazione delle prove, mentre quella relativa all’art. 116 cod. proc. civ. non riguarda l’erroneo apprezzamento del materiale istruttorio. L’omessa pronuncia su eccezioni di natura processuale non è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., che riguarda solo le questioni di merito.
Il Fatto
L’I.N.P.S. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di due società per il pagamento di un residuo credito per canoni di locazione, derivante da un atto di transazione in cui una di esse si era accollata il debito di un’altra società. La società opposta proponeva opposizione, sostenendo l’estraneità alla transazione e la natura di cessione di ramo d’azienda dell’operazione, con conseguente sua non responsabilità per un debito estraneo al ramo ceduto.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello di Bari, su impugnazione dell’ente previdenziale, rigettava l’opposizione e condannava la società incorporante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società, lamentando violazione di legge e omessa pronuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato, in via assorbente, l’inammissibilità del ricorso per carenza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. L’esposizione sommaria dei fatti, limitata a poche righe, non consentiva di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento delle domande, le eccezioni e le difese delle parti, nonché l’andamento della vicenda processuale, impedendo di intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Il requisito di autosufficienza non è un mero formalismo, ma serve a garantire la piena conoscenza della causa da parte del giudice di legittimità.
La Corte ha poi esaminato, per absurdum, i motivi di ricorso, rilevandone comunque l’inammissibilità per ragioni intrinseche. Con riferimento al primo motivo, riguardante la violazione degli artt. 2560, 2697, 2740 e 2112 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ha precisato che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. sussiste solo quando il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, non già quando attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Analogamente, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non può essere invocata per contestare la valutazione del materiale istruttorio. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., essa si configura solo se il giudice applica erroneamente la regola di giudizio fondata sull’onere della prova. Le censure, pertanto, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, miravano a criticare il convincimento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Il motivo basato sulla mancata contestazione della natura di cessione di ramo d’azienda è stato ritenuto carente sotto il profilo della specificità, non avendo la ricorrente indicato con quale atto e in quale sede fosse avvenuta la deduzione in fatto, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. Analogamente, la censura relativa alla violazione degli artt. 2560 e 2112 cod. civ. è risultata non aderente alla sentenza impugnata, avendo omesso di considerare specifici passaggi motivazionali, con conseguente inammissibilità per carenza di attinenza al decisum.
Il secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia su un’eccezione di indeterminatezza della domanda monitoria, è stato dichiarato inammissibile in quanto la censura di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. può riguardare solo omissioni su domande od eccezioni di merito, non già questioni di natura processuale quale quella in esame.
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Nota della Redazione
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