Violazione dell’alterità del giudice di rinvio: cassazione senza ricusazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 11220 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cd. rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio e una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Se il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti a un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia cassata, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione, essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità.

Il Fatto

Un professionista proponeva domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento per un credito di € 94.495,60, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e in prededuzione ex art. 111 l. fall. Il Giudice Delegato escludeva il credito per carenza di documentazione e difetto di data certa della lettera di incarico. Il Tribunale respingeva l’opposizione; il decreto era cassato dalla Corte con rinvio al Tribunale di Roma “in diversa composizione”. In sede di rinvio, il Tribunale rigettava nuovamente l’opposizione, ritenendo le scritture private prive di data certa e inammissibili le nuove prove. Il professionista ricorreva per cassazione deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio dell’alterità del giudice del rinvio, in quanto la decisione impugnata era stata emessa da un collegio di cui faceva parte il giudice relatore del primo giudizio di opposizione, conclusosi con il decreto cassato.

Nel confermare i principi già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5087/2008, la Corte ribadisce che la pronuncia che dispone il rinvio ex art. 383, primo comma, cod. proc. civ. contiene una statuizione di competenza funzionale nell’individuare l’ufficio giudiziario del giudizio rescissorio e una distinta statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati che hanno emesso il provvedimento cassato.

Ne consegue che la riassunzione davanti all’ufficio individuato non integra un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati. Qualora, invece, il giudizio di rinvio si svolga davanti allo stesso magistrato persona fisica o a un collegio del quale faccia parte anche uno solo dei componenti della pronuncia cassata, la violazione della statuizione sull’alterità determina una nullità attinente alla costituzione del giudice, rilevabile ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., senza che sia necessario esperire la ricusazione ex art. 52 cod. proc. civ.

Nel caso di specie, la Corte rileva che il decreto del giudice di rinvio risulta emesso da un collegio che vede la partecipazione del magistrato già relatore dell’originario decreto cassato. Il primo motivo è quindi fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri due motivi. La Corte cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per il riesame della causa e la regolamentazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 158 c.p.c.

Tutte le 61 sentenze sull'art. 158 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *