Ammonimento del Questore: natura preventiva e sindacato sulla discrezionalità istruttoria (Cons. Stato n. 7180 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento disciplinato dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito con l. n. 38/2009, ha natura spiccatamente preventiva e cautelare e risponde a un giudizio prognostico formulato ex ante. Ai fini della sua adozione non occorrono prove idonee a resistere in un giudizio penale, né le condotte poste a fondamento devono possedere gli stringenti requisiti dell’art. 612-bis cod. pen.: rileva la mera probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi degenerino in condotte costituenti reato. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’istruttoria, poiché la norma subordina a una valutazione di necessità (“se necessario”) l’acquisizione delle informazioni, rimettendo al Questore tempi e modalità dell’indagine. L’ammonimento è legittimo anche senza previa comunicazione di avvio del procedimento, prevalendo, sul diritto di accesso, le ragioni di segretezza delle indagini e di tutela dei soggetti coinvolti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Toscana il decreto di ammonimento emesso dalla Questura, conclusivo del procedimento avviato su istanza di una controinteressata che lamentava comportamenti ostili e persecutori in danno proprio e delle figlie. Il ricorrente ha dedotto la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per l’impossibilità di prendere cognizione dell’istanza, la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti, la carenza di motivazione e la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990.

Il TAR ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha proposto appello con quattro motivi, sostenendo tra l’altro che la vicenda si ridurrebbe a una lite privatistica sui confini, definita in mediazione, e che egli sarebbe la vittima dei soprusi della controparte. Le Amministrazioni appellate hanno resistito, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la funzione dell’ammonimento orale, finalizzato a dissuadere dal tenere comportamenti persecutori e a prevenire reati contro la persona. Sul piano probatorio, richiamando la propria giurisprudenza (Sez. III n. 4422/2022; n. 2545/2020), esclude che serva la prova richiesta nel processo penale o il riscontro degli elementi dell’art. 612-bis cod. pen.: basta la probabilità della degenerazione in reato.

Quanto all’istruttoria, la Corte valorizza la formula “se necessario”, che affida alla libera valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza la modulazione degli strumenti istruttori, la scelta di emettere la misura, i tempi e le modalità dell’indagine (Sez. III n. 2620/2020). Il TAR ha correttamente applicato questi principi, richiamando la base indiziaria e probabilistica dell’ammonimento e la sufficienza di elementi indiziari dai quali desumere un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto.

Nel caso concreto la Corte rileva una condotta reiterata: insulti, atti vessatori verso le figlie della controinteressata, controllo costante e intrusivo, intrusioni nella proprietà per staccare gli interruttori della piscina, aggressioni e contestazioni sui confini. I testimoni ascoltati dalla Questura hanno confermato i fatti, riferendo analoghi comportamenti anche nei loro confronti. Le doglianze sull’istruttoria e sul travisamento sono quindi infondate.

La censura sulla mancata partecipazione al procedimento è destituita di fondamento: l’ammonimento è legittimo anche senza comunicazione di avvio (Sez. III n. 7486/2023), e nel caso di specie l’appellante ha comunque depositato memorie esaminate dalla Questura. Il diniego di accesso si fonda sull’art. 24 della legge n. 241/1990 e sull’art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. n. 415/1994, prevalendo ragioni di segretezza. La tesi della lite privatistica è smentita dall’emersione di plurime condotte vessatorie estranee al regolamento di confini. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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