Estinzione del processo per rinuncia al ricorso con adesione della controparte (Cass. civ. Sez. 3 n. 19190 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal procuratore munito di procura speciale e notificata alle parti costituite, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., senza necessità di una pronuncia che accerti la sussistenza dei presupposti di ammissibilità o fondatezza del ricorso. Quando la rinuncia è accettata dalle parti controricorrenti, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in applicazione dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., che configura l’accordo delle parti come titolo idoneo a escludere la condanna al pagamento delle spese processuali. L’estinzione conseguente alla rinuncia opera di diritto e comporta il consolidarsi delle statuizioni della sentenza impugnata.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto domanda di condanna nei confronti della banca, volta alla restituzione delle somme incamerate per interessi maturati su titoli costituiti in pegno, previo accoglimento della querela di falso riguardante la sottoscrizione di documenti bancari. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, dichiarando assorbito l’appello incidentale della banca.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Successivamente, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che l’atto di rinuncia, datato 14 novembre 2024, risulta sottoscritto dal procuratore della ricorrente, munito di procura speciale del 5 marzo 2024. L’atto è stato altresì sottoscritto digitalmente dal difensore della banca controricorrente, con espresso richiamo all’art. 390 cod. proc. civ., manifestando in tal modo l’adesione alla rinuncia.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, ravvisando nella condotta della controricorrente l’accettazione della rinuncia richiesta dalla legge. In assenza di contestazioni e con l’adesione espressa della parte resistente, l’estinzione conseguiva automaticamente, senza necessità di esame nel merito dei motivi di ricorso.
Quanto alle spese, la Corte ha richiamato l’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui non vi è luogo a pronuncia sulle spese quando la parte controricorrente aderisce alla rinuncia. La norma configura l’accordo tra le parti come presupposto idoneo a evitare la condanna al pagamento delle spese, rendendo superflua ogni statuizione in proposito.
La pronuncia dell’estinzione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con conseguente consolidamento delle statuizioni in essa contenute.
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Nota della Redazione
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