Rimborso delle spese urgenti di conservazione e riduzione della domanda (Cass. civ. Sez. 2 n. 12596 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il condomino che anticipa spese per la conservazione della cosa comune senza autorizzazione ha diritto al rimborso ai sensi dell’art. 1134 c.c., purché dimostri non solo l’indispensabilità delle opere ma anche l’impossibilità di interpellare tempestivamente l’amministratore o l’assemblea. La valutazione dell’urgenza costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento delle prove non è sindacabile in cassazione. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non configura soccombenza reciproca, ma può legittimare la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
Il Fatto
La condomina agiva in giudizio nei confronti del condominio per ottenere il rimborso della somma di € 3.863,20, corrispondente alle spese sostenute per la manutenzione urgente della rampa di scale di accesso all’immobile, eseguita a fronte dell’inerzia dell’amministrazione. Il giudice di pace accoglieva integralmente la domanda.
In sede di appello, il tribunale, espletata la consulenza tecnica richiesta dal condominio appellante, riconosceva l’indifferibilità dell’intervento ma riduceva l’importo rimborsabile a € 1.915,23, compensando integralmente le spese di lite per entrambi i gradi e ponendo quelle di CTU in solido tra le parti. La condomina proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e l’erroneo governo delle spese.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ricondotto la fattispecie all’art. 1134 c.c., che consente al condomino gestore di ottenere il rimborso delle spese anticipate solo in presenza di lavori urgenti e indifferibili, eseguiti senza possibilità di avvisare tempestivamente l’amministratore. La verifica del ricorrere di tali presupposti, ha precisato la Corte, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale nel caso di specie aveva correttamente valutato la documentazione e le risultanze della CTU.
Quanto alle censure relative al mancato riconoscimento di una parte delle lavorazioni indicate in una fattura, la Corte ha escluso la configurabilità del travisamento della prova. La doglianza mirava, in realtà, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, il quale abbia replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo motivazionale indicando le fonti del proprio convincimento, senza dover espressamente confutare ogni allegazione difensiva.
La Corte ha inoltre rilevato che la mancata documentazione delle lavorazioni contestate impediva l’accertamento sia dell’urgenza sia della stessa realizzazione delle opere, onere probatorio gravante sulla condomina attrice. Le critiche relative al prezziario applicato dal CTU sono state invece reputate inammissibili, in quanto implicanti una rivalutazione dell’accertamento monetario compiuto dal consulente.
In ordine al governo delle spese, gli Ermellini hanno affermato che l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca, configurabile solo in presenza di pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi. La riduzione dell’importo può, tuttavia, giustificare la compensazione totale o parziale delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., quale circostanza di gravità ed eccezionalità sopravvenuta. Il giudice di appello deve inoltre valutare l’esito globale della lite, considerando anche le statuizioni del primo grado.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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