Cane randagio in autostrada e prova del fortuito liberatorio del custode (Cass. civ. Sez. III n. 27068 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., l’ingresso di un animale randagio sulla sede autostradale integra il caso fortuito liberatorio quando risulti provata l’assenza di varchi nella recinzione e la verifica quotidiana, da parte dell’ente gestore, dell’integrità delle opere di contenimento e della sede stradale. Il giudice di merito che abbia accertato tali circostanze non è tenuto a conformarsi a un precedente di legittimità relativo a un diverso tratto autostradale, ove la fattispecie concreta risulti eterogenea per il diverso esito dell’istruttoria. Non sussiste, fuori dal giudizio di rinvio, alcun obbligo di conformazione del giudice all’interpretazione già resa in altra controversia.

Il Fatto

Il proprietario di un’autovettura convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Trapani, l’ente gestore autostradale per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal mezzo in un sinistro provocato dall’impatto con un cane sulla sede stradale. Il Giudice di pace accolse parzialmente la domanda, ravvisando un concorso di colpa del conducente, e condannò l’ente gestore al pagamento di una somma, con compensazione delle spese.

Proposto appello dal ricorrente, il Tribunale di Trapani, in accoglimento dell’impugnazione incidentale dell’ente gestore, rigettò integralmente la domanda e pose le spese a carico dell’appellante. Avverso tale sentenza il proprietario ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2051 cod. civ. e invocando la conformità a un precedente di legittimità relativo alla medesima autostrada.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere fondato l’accoglimento dell’appello incidentale sulla sola mancata segnalazione della presenza dell’animale prima dell’impatto, ravvisando in ciò la prova del fortuito. Il motivo si appoggia a un precedente di questa Corte relativo a un sinistro avvenuto su un tratto diverso della stessa autostrada, ritenuto dalla difesa del tutto sovrapponibile alla fattispecie in esame.

La Corte ritiene che la sentenza sia conforme a diritto e ne integra la motivazione ai sensi dell’art. 384, comma quarto, cod. proc. civ.. Il Tribunale ha considerato prova adeguata del fortuito la circostanza che il tratto autostradale teatro del sinistro non presentava varchi nella recinzione, né altre condizioni idonee a consentire l’ingresso di animali. L’attraversamento della sede stradale da parte di un cane randagio assume così rilevanza di caso fortuito non adeguatamente prevenibile dal custode nell’esercizio dei poteri inerenti alla relazione di custodia.

Concorre a tale conclusione l’accertamento del giudice dell’impugnazione secondo cui l’ente gestore aveva provato di avere verificato quotidianamente l’assenza di ostacoli sulla sede stradale e l’integrità delle opere di recinzione e manutenzione. La presenza del cane randagio, privo di microchip, costituisce dunque evento imprevedibile e non adeguatamente controllabile in un breve lasso di tempo, idoneo a integrare il fortuito liberatorio ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.

Quanto al precedente invocato dal ricorrente quale vincolante, la Corte ne esclude la portata conformativa. Fuori dal giudizio di rinvio, il giudice non è obbligato a decidere conformemente all’interpretazione già resa in un’altra controversia, secondo la legge e la giurisprudenza di legittimità. Nel caso richiamato l’accertamento dei fatti era stato compiuto mediante istruttoria testimoniale, dalla quale era emerso che l’animale si era verosimilmente introdotto in autostrada in un punto in cui la recinzione era divelta o presentava varchi. Nel giudizio in esame tale istruttoria non risulta espletata, cosicché il precedente si connota per una diversità intrinseca di fattispecie concreta e non può essere addotto a sostegno della tesi della parte ricorrente.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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