Carenza di legittimazione dell’agente della riscossione nell’opposizione al merito della pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10039 del 18.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in tema di riscossione dei crediti previdenziali promossi ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, qualora l’opposizione sia finalizzata a far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Tale legittimazione esclusiva non soffre deroghe in relazione all’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999. Ne consegue che, nel caso in cui l’azione sia stata proposta dal concessionario della riscossione, ne va rilevata la carenza di legittimazione attiva, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità.

Il Fatto

La contribuente proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione, concernente contributi previdenziali dovuti all’Inps, eccependo la prescrizione dei contributi e assumendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale presupposta. Dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Patti e la riassunzione dinanzi al Tribunale di Messina, il giudice di primo grado rigettava l’opposizione.

La Corte d’appello di Messina, accogliendo il gravame, dichiarava l’illegittimità della pretesa contributiva, ritenendo inutilizzabile la produzione offerta dall’agente della riscossione, costituitosi tardivamente. Avverso tale sentenza, l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, deducendo la violazione degli artt. 50 e 416 c.p.c., degli artt. 421 e 437 c.p.c. e degli artt. 1334 e 2943 c.c.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per asserita mancanza di procura speciale. Ha ritenuto l’eccezione infondata, affermando che la procura, ancorché priva di espresso riferimento alla sentenza impugnata, conteneva inequivoci richiami al giudizio, ossia l’indicazione delle parti, il numero di R.G. del procedimento d’appello e la data del rilascio, compresa tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso. Tale procura soddisfa pertanto il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., in conformità al principio espresso da Cass. n. 1165 del 2022.

Nel merito, la Corte ha tuttavia rilevato una ragione preliminare e assorbente che travolge la valutazione dei singoli motivi. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, ha precisato che i giudizi concernenti l’opposizione all’iscrizione a ruolo dei crediti e l’opposizione avverso l’accertamento negativo del debito sono accomunati dall’inerenza al merito della pretesa contributiva. In tali giudizi non risultano applicabili le regole sulla legittimazione necessariamente congiunta ovvero disgiunta e concorrente tra ente impositore ed agente della riscossione.

Difatti, la giurisprudenza di legittimità ascrive i giudizi promossi ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 all’azione di opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, ove l’intento del ricorrente è far valere l’inesistenza del credito per omessa notificazione. In tale ipotesi, la legittimazione a contraddire spetta al solo ente impositore, senza deroghe ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.

Il giudizio in esame concerne l’accertamento negativo del credito dell’Inps per intervenuta prescrizione ed è pienamente riferibile al merito della pretesa. Difettando il concessionario della riscossione della legittimazione attiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese, in ragione della sopravvenienza dei principi affermati rispetto alla proposizione del ricorso. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, spettando all’amministrazione giudiziaria la verifica della debenza in concreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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