Carta docente: ottemperanza al giudicato e controvalore pecuniario dopo il termine (TAR Campania n. 5520 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della carta elettronica. Spirato il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale non è imputabile al ricorrente e l’amministrazione non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. È legittima la nomina del commissario ad acta sin da ora, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della prestazione e al pagamento delle spese.

Il provvedimento non è stato impugnato ed è passato in giudicato. È stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Sono rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale: l’amministrazione ha comprovato il pagamento delle sole spese processuali, non di quanto dovuto alla ricorrente. Va pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1, legge n. 107/2015 e dal Dpcm 28.11.2016 per gli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda.

Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Rileva la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e il fatto che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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