Revocazione per errore di fatto tra percezione e rivalutazione del giudicato (Cons. Stato n. 9947 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione è mezzo di gravame di carattere eccezionale e a critica vincolata, proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge, e si articola in una fase rescindente necessaria e in una fase rescissoria eventuale. L’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. coincide con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione. Non integra il vizio la contestazione sull’attività valutativa del giudice, né il mancato esame di un documento o di altra prova, configurandosi in tal caso solo errores in iudicando non contemplati dalla norma. Il vizio deve inoltre essere determinante secondo un nesso di causalità logico-giuridica, e cadere su un punto non espressamente controverso.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di unità immobiliari in un condominio di Verona assoggettato a vincolo monumentale indiretto, avevano impugnato davanti al TAR Veneto l’ordinanza comunale di ripristino della copertura e i successivi dinieghi di autotutela, dolendosi delle modalità del ripristino eseguito da altro condomino.
Il TAR Veneto, con sentenza n. 1141 del 29 settembre 2021, dichiarava improcedibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, ravvisata in una transazione intervenuta tra il condominio e il controinteressato. La Sezione Seconda respingeva l’appello con sentenza n. 3880 del 29 aprile 2024. Le interessate hanno quindi proposto revocazione ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4), cod. proc. civ., deducendo due errori di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la fisionomia del rimedio. La revocazione, ordinaria o straordinaria, è impugnazione limitata e a critica vincolata, scandita dalla fase rescindente sulla sentenza revocanda e dalla fase rescissoria, eventuale e sostitutiva.
Quanto al vizio di cui all’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., il Collegio richiama il consolidato orientamento in materia: l’errore rileva solo come percezione dell’esistenza o del contenuto di un atto processuale. Non è revocabile la mancata pronuncia su tutte le argomentazioni di parte, né la contestazione sull’attività valutativa, perché le argomentazioni giuridiche non sono “fatti” e l’errore si atteggerebbe a errore di giudizio. Il vizio non può fondarsi nemmeno sul mancato esame di un documento o di una prova.
La Corte esamina poi l’ordinanza della Corte di cassazione, sez. II civ., n. 10419 del 21 aprile 2025, intervenuta tra il condominio e il controinteressato e che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2753 del 2019. Ne rileva la riferibilità a una delibera condominiale diversa da quelle che avevano condotto alla transazione del 2019, sicché allo stato non vi è un definitivo giudizio su tale aspetto.
Nel merito delle due censure, il secondo motivo cade su aspetti espressamente controversi nei due gradi di giudizio e sollecita una rivalutazione dell’intero thema probandum vel decidendum; le ricorrenti deducono in sostanza errori di diritto e invocano una diversa interpretazione delle norme civilistiche sulla proprietà condominiale e sulla transazione. Il primo motivo, quanto alla ricostruzione in fatto del paragrafo 4 della sentenza revocanda, non evidenzia alcun abbaglio dei sensi e difetta comunque di decisività, risultando quella ricostruzione congrua ai principi sull’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 in tema di rapporti fra titoli edilizi e tutela dei terzi.
La Corte soggiunge che il controllo amministrativo sui titoli edilizi non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi estranei agli interessi pubblicistici, salvo che i limiti civilistici siano immediatamente conoscibili e incontestati; nel processo amministrativo, inoltre, gli aspetti civilistici non possono essere esaminati principaliter. Il ricorso è pertanto inammissibile, con preclusione dell’esame delle censure rescissorie e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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