La comunicazione completa dello stato passivo fa decorrere il termine per l’opposizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 13060 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il termine di trenta giorni per proporre opposizione allo stato passivo, ai sensi degli artt. 99 e 209 l. fall., decorre dalla comunicazione effettuata dal commissario liquidatore che sia corredata dall’elenco dei crediti ammessi o respinti, come previsto dall’art. 209, secondo comma, l. fall. nel testo applicabile ratione temporis. È invece irrilevante, ai fini del decorso del termine, la precedente comunicazione del progetto di stato passivo, priva dell’elenco medesimo, che consente al creditore solo di formulare osservazioni. Tale conclusione è imposta dalle esigenze di uniformità tra procedura fallimentare e liquidazione coatta amministrativa e di attuazione del contraddittorio collettivo, che richiede la conoscenza non solo dell’esito della propria domanda ma anche di quello delle domande dei creditori concorrenti.

Il Fatto

La ricorrente proponeva ricorso ex artt. 98, 99 e 209 l. fall. avverso lo stato passivo redatto dal Commissario liquidatore dell’Ente, che aveva escluso l’ammissione del credito per competenze di trattamento di fine rapporto in collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c.. Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendolo tardivo: lo stato passivo era stato depositato in cancelleria il 20/12/2018 e comunicato a tutti i creditori il 15/1/2019, data dalla quale il Tribunale faceva decorrere il termine di trenta giorni per l’opposizione. Il Tribunale reputava priva di valore giuridico l’ulteriore comunicazione dell’8/2/2019, con cui il Commissario aveva trasmesso al legale del creditore la copia conforme dello stato passivo, avvisando che da quella data sarebbero decorsi i termini ex art. 98 l. fall..

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciava la violazione degli artt. 97, 98, 99, 207 e 208 l. fall., sostenendo che la comunicazione rilevante per il calcolo del termine non fosse quella del 15/1/2019, riferita al progetto di stato passivo, ma il successivo avviso dell’8/2/2019, con il quale era stata trasmessa copia conforme integrale dello stato passivo depositato e reso esecutivo.

La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando un proprio precedente in una vicenda sovrapponibile, Cass. n. 34821/2022. Il percorso argomentativo muove dalla natura contenziosa del procedimento di impugnazione, che implica l’attuazione del contraddittorio collettivo tra tutti i partecipanti. Il legislatore, riformando l’art. 209 l. fall., ha stabilito che il commissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti ai creditori la cui pretesa non sia stata accolta, e solo tale comunicazione consente al singolo di acquisire informazioni anche sulle altre domande.

La norma è coerente con l’art. 97 l. fall., che impone al curatore di dare comunicazione dello stato passivo immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività, informando i creditori del diritto di opposizione. È quindi il ricevimento di una comunicazione corredata dell’elenco dei crediti che, in base alla combinazione degli artt. 99 e 209 l. fall., fa scattare il decorso del termine di trenta giorni per l’impugnazione.

La Corte disattende le ragioni del Tribunale, affermando che l’opposizione era tempestiva rispetto alla comunicazione completa del commissario. Il ricorso è accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Nota della Redazione

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