Inammissibilità del ricorso per Cassazione e vincolo decisorio nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. 7 n. 8926 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata formulazione, con l’atto di appello, di una richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. non integra la violazione del vincolo decisorio derivante dal principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento con rinvio, qualora la parte si sia limitata a richiedere l’acquisizione di documenti allegati ai motivi aggiunti. In ogni caso, il provvedimento con cui il giudice del rinvio rigetta l’istanza di acquisizione documentale ritenendo la prova irrilevante ai fini della decisione è censurabile in Cassazione solo se il ricorrente dimostri la decisività del mezzo istruttorio negato, non potendo limitarsi a prospettare una diversa valutazione delle risultanze probatorie. Le doglianze che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione, mirano a ottenere una rivalutazione del merito sono inammissibile.

Il Fatto

La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 18/06/2025, ha confermato la condanna dell’imputato, rigettando anche l’istanza di acquisizione documentale formulata dalla difesa con i motivi aggiunti. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 603 e 627 cod. proc. pen. per non avere la Corte di merito osservato il vincolo decisorio derivante dal principio di diritto fissato dalla decisione rescindente. Con il secondo motivo, ha invece contestato l’affermazione di responsabilità, lamentando un’erronea valutazione delle emergenze processuali.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel valutare il primo motivo, ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata. Sul punto, ha rilevato come il giudice del rinvio avesse accertato che la difesa, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non aveva formulato con l’appello alcuna richiesta di rinnovazione istruttoria, ma si era limitata a richiedere l’acquisizione dei documenti allegati ai motivi aggiunti. Il mancato rispetto del vincolo decisorio ex art. 627 cod. proc. pen. presuppone, infatti, che la parte abbia tempestivamente proposto la relativa istanza nei gradi di merito.

La Cassazione ha inoltre evidenziato che il provvedimento di rigetto dell’istanza di acquisizione documentale era stato motivato dal giudice del rinvio con l’irrilevanza dei documenti richiesti. Il ricorrente, tuttavia, non aveva spiegato le ragioni per cui tali documenti sarebbero stati dirimenti ai fini della decisione, incorrendo nel conseguente vizio di genericità. La censura è stata pertanto considerata come volta a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva dell’indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha rilevato che le censure in ordine all’affermazione di responsabilità erano anch’esse costituite da doglianze in punto di fatto, finalizzate a ottenere una lettura alternativa degli elementi di prova. I giudici di secondo grado, con motivazione esente da vizi logici, avevano esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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