Confisca immobile studio medico occorre nesso strumentale diretto esclusivo (Cass. pen. Sez. 6 n. 19352 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca dell’immobile prevista dall’art. 348, comma 2, cod. pen., quale caso speciale di confisca obbligatoria in deroga alla disciplina generale dell’art. 240, comma 1, cod. pen., richiede, ai fini della sua legittima adozione, la sussistenza di un qualificato vincolo di pertinenzialità del bene con il reato. Non è, pertanto, sufficiente il solo accertamento che nell’immobile sia stata esercitata sistematicamente e abitualmente l’attività illecita, ma è necessaria la verifica di un rapporto di correlazione indefettibile, intrinseco, essenziale e non occasionale, tale da rivelare che il bene è oggettivamente e specificamente predisposto per la commissione di futuri reati. La natura obbligatoria della confisca, infatti, non elimina l’onere del giudice di motivare sulla sussistenza del nesso strumentale diretto ed esclusivo, al fine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso del bene.

Il Fatto

Il Tribunale di Asti aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato continuato di esercizio abusivo della professione medica, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed euro ottomila di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Il giudice di merito aveva altresì disposto la confisca dell’immobile, costituito da una stanza adibita a studio medico all’interno dell’abitazione dell’imputato e della moglie, attribuendolo al Comune per finalità sociali e assistenziali.

Avverso la sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca, lamentando l’omessa verifica della sussistenza di un rapporto di esclusiva correlazione tra il bene e il reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha innanzitutto dichiarato ammissibile il ricorso, precisando che la sentenza di condanna con applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è appellabile ma è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen.. L’impugnazione proposta avverso la sola disposizione relativa alla confisca segue i medesimi mezzi previsti per i capi penali, ex art. 579, comma 3, cod. proc. pen.

Nel merito, la Corte ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui la confisca di cui all’art. 348, comma 2, cod. pen. non può essere disposta quale conseguenza automatica della condanna. Trattandosi di confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, il criterio selettivo va individuato nel qualificato vincolo di pertinenzialità del bene, idoneo a esprimerne la pericolosità. Tale vincolo non può essere desunto dalla sola sistematicità e abitualità dell’attività illecita svolta nell’immobile.

Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva disposto la confisca senza esaminare se, alla stregua delle modalità della condotta e della conformazione della porzione dell’immobile, sussistesse un rapporto di esclusiva correlazione con il reato, sintomatico della pericolosità del bene. La Corte ha, inoltre, valorizzato la circostanza che la porzione confiscata costituisse un locale all’interno dell’abitazione dell’imputato e della moglie, senza che fosse stata considerata la diversa destinazione delle altre porzioni non sottoposte a confisca.

In accoglimento del ricorso, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’immobile, con rinvio al Tribunale di Asti in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto. Ha, infine, precisato che, a seguito di annullamento con rinvio di una sentenza inappellabile, il giudice del rinvio deve individuarsi in altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario.

Nota della Redazione

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