La contabilità semplificata non esonera dalla bancarotta fraudolenta documentale (Cass. pen. Sez. 5 n. 16158 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili di cui all’art. 2214 cod. civ.. L’omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale quando, per le concrete modalità, rende impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; ove manchi la preordinazione a tale scopo, la condotta può integrare la meno grave bancarotta semplice documentale. L’oggetto materiale del reato non è circoscritto a una determinata categoria di scritture, ma riguarda la modalità della loro tenuta. Il dolo richiesto è specifico per la fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili e per l’omessa tenuta; è sufficiente il dolo generico nella fattispecie in cui la contabilità sia tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione, sempre con falsità ideologica contestuale alla tenuta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato gli imputati colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Gli stessi erano ritenuti responsabili, in concorso, di aver effettuato prelievi dal conto dell’impresa fallita per complessivi € 120.000,00, privi di giustificazione, e di non aver messo a disposizione degli organi fallimentari le scritture contabili obbligatorie e la documentazione necessaria alla ricostruzione dei movimenti finanziari. La documentazione parzialmente prodotta, all’esame della curatela, era risultata incompleta e inattendibile per la presenza di poste non corrispondenti al reale svolgimento degli affari.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha disatteso il motivo di ricorso con cui la difesa deduceva l’assenza del dolo specifico, sostenendo che le irregolarità contabili avrebbero potuto integrare solo la bancarotta semplice documentale, considerato che la società operava in regime di contabilità semplificata. Il Collegio ha ricordato che tale regime tributario non esonera dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, la cui violazione può integrare la bancarotta fraudolenta documentale ove preordinata a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell’imprenditore.
La Corte ha ricostruito la duplice struttura della fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.: la prima ipotesi, c.d. “specifica”, consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili ed è sorretta dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; la seconda, c.d. “generale”, si configura quando la contabilità è tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione e presuppone una falsità ideologica contestuale, essendo sufficiente il dolo generico.
Nel caso di specie, è stata valorizzata la distrazione di ingenti somme e la sua funzionalità all’occultamento dei depauperamenti, che rendeva meno complesso l’accertamento del dolo specifico in relazione all’omessa consegna della documentazione. La Corte ha inoltre precisato che il reato sussiste non solo quando la ricostruzione sia impossibile, ma anche quando gli accertamenti siano ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, come avvenuto nella vicenda in esame.
Sono stati dichiarati inammissibili i motivi concernenti la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il giudice di merito ha motivato l’esclusione con la reticenza degli imputati, essendo giustificato il diniego in presenza di elementi negativi, non essendo più sufficiente la sola incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2214 c.c. – Libri obbligatori e altre scritture contabili
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche