Inconciliabilità dei giudicati e fatti storici colorati da elementi normativi (Cass. pen. Sez. 5 n. 16159 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione per contrasto di giudicati di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. postula una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle diverse sentenze irrevocabili, non una mera contraddittorietà tra le valutazioni giuridiche operate dai diversi giudici sulla base della stessa piattaforma probatoria. Il giudizio di inconciliabilità non investe, pertanto, la sola dimensione naturalistica del fatto, ma include gli elementi normativi che, concorrendo a definirne la materialità, ne disegnano la connotazione storico-fattuale. Ne consegue che è ammissibile la revisione quando la sentenza assolutoria, resa nei confronti dei coimputati per il medesimo reato, non si limiti a valorizzare diversamente lo stesso quadro probatorio, ma accerti un fatto privo della sua connotazione decettiva perché letto alla stregua delle norme civilistiche e statutarie che ne governano la rilevanza. La divergenza tra sole valutazioni giuridiche resta estranea al perimetro del rimedio straordinario, pena lo snaturamento dell’istituto.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in via definitiva per il reato di illecita influenza sull’assemblea dei soci di cui all’art. 2636 cod. civ., proponeva istanza di revisione ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducendo il contrasto tra la sentenza di condanna e quella, divenuta irrevocabile, con cui i coimputati del medesimo reato erano stati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste. La Corte di Appello dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendo che l’assoluzione dei concorrenti, giudicati con rito ordinario, esprimesse una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti accertati nel giudizio abbreviato conclusosi con la condanna del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione Penale, nel ricostruire la funzione sistematica della revisione quale rimedio destinato a emendare gli errori giudiziari, ribadisce che l’inconciliabilità tra giudicati va apprezzata esclusivamente con riguardo all’accertamento dei fatti storici, non già alla contraddittorietà tra gli epiloghi valutativi delle diverse pronunce. Ciò che la revisione non può correggere è, infatti, la difforme lettura logica che due giudici offrano della stessa piattaforma probatoria, risolvendosi altrimenti il rimedio in un improprio sindacato di legittimità sulle decisioni coperte dal giudicato.
La Corte, tuttavia, valorizza la distinzione tra la mera dimensione naturalistica del fatto e la sua dimensione normativa, alla luce della nozione di identità del fatto declinata dalla Corte costituzionale n. 200 del 2016. Quando gli elementi normativi concorrono a definire la materialità della condotta, colorandone il disvalore, l’accertamento del fatto implica necessariamente la verifica di siffatti elementi: essi non costituiscono un posterius rispetto alla ricostruzione storica, ma ne sono complemento imprescindibile.
Nella specie, la condotta di richiesta di ammissione dei nuovi soci integra gli artifici e raggiri richiesti dall’art. 2636 cod. civ. solo se letta alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 2528 e 2538 cod. civ. e dello Statuto societario. Il giudizio assolutorio reso nei confronti dei coimputati non ha contraddetto la ricostruzione materiale dei fatti, ma ha escluso la decettività della condotta proprio perché la qualità di socio, secondo la disciplina statutaria, si acquisiva con la determina di ammissione, non rilevando la trascrizione o la vidimazione di tale atto.
L’ordinanza impugnata è, inoltre, censurata per avere erroneamente fondato la declaratoria di inammissibilità sulla presunta diversità della piattaforma probatoria, laddove la consulenza tecnica del pubblico ministero era stata valorizzata anche nel giudizio assolutorio. Il provvedimento viene, pertanto, annullato con rinvio alla Corte di Appello per il giudizio di revisione.
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Nota della Redazione
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