Rimborso IRAP e noni pregressi: il termine decorre dal saldo se l’acconto è storico (Cass. civ. Sez. V n. 24174 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di quarantotto mesi ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per il rimborso dell’eccedenza IRAP derivante dalla deducibilità delle svalutazioni dei crediti anteriori al 2005 decorre dal versamento del saldo quando gli acconti siano stati determinati con il cosiddetto metodo storico, ovvero, in difetto di versamento a saldo, dal giorno in cui questo andava eseguito. La ragione è strutturale: nel calcolo dell’acconto storico, parametrato ex lege all’imposta dell’anno precedente, i noni pregressi non possono entrare, sicché l’indebito si perfeziona soltanto in sede di saldo. Nella nozione di versamento dell’acconto di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 446 del 1997 rientra il solo pagamento di somme di denaro, non la compensazione del debito con un credito verso l’erario.
Il Fatto
Un istituto di credito ha impugnato i silenzi-rifiuto opposti a due istanze di rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di IRAP per le annualità 2013 e 2014. La pretesa si fondava sulla deducibilità delle quote di svalutazione dei crediti iscritti in bilanci anteriori al 2005, i cosiddetti noni pregressi, che la banca non aveva sottratto dalla base imponibile per ragioni prudenziali.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda per il 2014 e l’ha respinta per il 2013, individuando per quest’ultima annualità il dies a quo nella data dei versamenti in acconto. In grado d’appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l’impugnazione della contribuente e respinto quella dell’ufficio, fissando per entrambe le annualità la decorrenza nel versamento del saldo. L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; rilevato il contrasto sulla decorrenza, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria.
La Motivazione della Corte
Il motivo è infondato. La Corte ricostruisce il quadro sostanziale muovendo da Cass. n. 5403/2012: la svalutazione dei crediti iscritta a bilancio decurta immediatamente il valore fiscale della produzione, e la deduzione è soltanto rinviata per noni agli esercizi successivi; l’indeducibilità introdotta dal 2005 non attinge perciò le quote di competenza degli esercizi anteriori, situazione giuridica già consolidata, salva un’interpretazione retroattiva contrastante con l’art. 3 dello Statuto del contribuente.
Sul versante della decorrenza la Corte ripercorre l’orientamento inaugurato da Cass. n. 5833/2020: il termine decorre dal saldo quando l’eccedenza emerga solo in quella sede o i pagamenti abbiano carattere provvisorio; decorre dall’acconto quando questo, già al momento dell’esecuzione, non fosse dovuto in quella misura. Su tale premessa si sono innestate Cass. n. 33616/2023 e Cass. n. 12813/2025, mentre Cass. n. 11783/2023 e le ordinanze gemelle nn. 25872 e 25874 del 2025 hanno valorizzato il metodo storico e l’affidamento del contribuente, fissando la decorrenza nel saldo.
Ricondotto a unità il contrasto, la Corte conferma quest’ultima linea. Chi adotta il metodo storico versa una somma determinata per relationem a quella dell’anno precedente: nel calcolo i noni pregressi non possono entrare, pena il mancato rispetto del dato normativo e la perdita dei benefici connessi. L’indebito si realizza dunque solo al momento del saldo, e da lì decorre il quadriennio. La conclusione non muta quando nessuna somma sia versata a saldo perché l’acconto già copre l’imposta dovuta: anche allora l’eccedenza diviene definitiva nel momento in cui il saldo andava eseguito.
Quanto all’annualità in cui la contribuente non aveva eseguito alcun acconto, avendo optato per la compensazione con un maggior credito tributario, la Corte affronta la questione se la compensazione equivalga a versamento. La risposta è negativa e poggia sul dato letterale: l’art. 31 del d.lgs. n. 446 del 1997 impiega il termine versamento, che copre il solo pagamento di somme di denaro. L’equiparazione affermata da Cass. n. 10436/2025 riguarda una norma che usa il diverso termine pagamento e non è estensibile.
In difetto di acconti, il dies a quo resta perciò il versamento del saldo. Il ricorso è integralmente rigettato. Le spese sono compensate per la non univocità del formante giurisprudenziale e la particolarità delle questioni; non si applica il raddoppio del contributo unificato, essendo soccombente un’amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
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