Cittadinanza italiana e notitiae criminis: irrilevante l’estinzione del reato (TAR Lazio n. 14939 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana non costituisce un diritto automatico dello straniero che possieda i requisiti di legge, ma il risultato di una ponderazione altamente discrezionale sull’interesse pubblico all’accoglimento stabile del nuovo componente nella comunità statale. Il sindacato giurisdizionale su tale valutazione è di natura estrinseca e formale: verifica il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logica della motivazione. Le valutazioni finalizzate all’accertamento della responsabilità penale si pongono su un piano autonomo rispetto a quelle che sorreggono l’atto amministrativo, sicché i fatti penalmente rilevanti, e persino le semplici notitiae criminis, sono valutabili dall’amministrazione a prescindere dagli esiti giudiziari del processo. L’estinzione del reato per prescrizione intervenuta nel corso del giudizio non elimina il disvalore del fatto storico, che resta indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Esperita l’istruttoria e comunicato il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il Ministero dell’Interno respingeva la domanda rilevando la mancata coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente.

A fondamento del diniego poneva tre elementi: un deferimento del 2016 per la violazione dell’art. 588 cod. pen.; un deferimento del 2017 per la violazione amministrativa ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990; un deferimento del 2019 per violazione dell’art. 17 T.U.L.P.S.. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 91/1992, difetto di motivazione e di istruttoria, osservando che si trattava di mere segnalazioni all’autorità giudiziaria, prive di accertamento della penale responsabilità. L’istanza cautelare era respinta. Nelle more del giudizio il procedimento penale ex art. 588 cod. pen. veniva dichiarato estinto per prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 e ne deduce che la cittadinanza è espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. Il provvedimento non è vincolato al riscontro dei requisiti, ma richiede una ponderazione di ogni elemento utile a valutare l’interesse pubblico e l’attitudine del richiedente ad assumersi doveri e oneri. Il sindacato resta quindi estrinseco e formale (richiamate TAR Lazio, sez. V-bis, 19 dicembre 2025 nn. 23302 e 23276; sez. V-bis, 3 febbraio 2025 n. 2492).

Su questa base il Tribunale ritiene infondate le censure. L’amministrazione ha valorizzato i tre episodi quali circostanze ostative, applicando il principio per cui le valutazioni dirette all’accertamento della responsabilità penale si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quelle finalizzate all’adozione dell’atto amministrativo (TAR Lazio, sez. V-bis, 13 novembre 2025 n. 20168; 10 novembre 2025 n. 19920). Le risultanze penali possono essere negativamente valutate in sede amministrativa a prescindere dagli esiti giudiziari — archiviazione, estinzione, riabilitazione o remissione della querela — come indicative di una personalità non incline al rispetto delle norme.

Il Collegio affronta poi il profilo centrale. La pluriqualificazione del fatto giuridico consente che lo stesso comportamento assuma rilevanza diversa sul piano penale, civile o amministrativo. Ne deriva che l’estinzione per prescrizione sopravvenuta non supera i fattori ostativi noti all’amministrazione al momento della decisione: il reato resta valutabile come fatto storico e il diniego mantiene il proprio fondamento nel disvalore dello stesso (Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2022 n. 1057; 28 maggio 2021 n. 4122; 16 novembre 2020 n. 7036).

Il Tribunale richiama infine l’orientamento secondo cui, ai fini della cittadinanza, non si considerano solo i fatti penalmente rilevanti, ma anche l’area della prevenzione e ogni situazione di astratta pericolosità sociale, con apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando (Cons. Stato n. 4684/2023). La cautela dell’amministrazione è compensata dalla facoltà di reiterare l’istanza dopo un anno dal rifiuto, con conseguenze solo temporanee e nessuna interferenza nella vita privata e familiare (Cons. Stato n. 165/2025). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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