Nella revoca o sostituzione della misura cautelare rileva solo il tempo dall’esecuzione (Cass. pen. Sez. 2 n. 15871 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame dell’ordinanza cautelare, il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza che dispone la misura. Analoga valutazione non è, invece, richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi. Il decorso del tempo può essere qualificato come fatto sopravvenuto, idoneo a far desumere il venir meno o l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari, solo se accompagnato da ulteriori elementi di valutazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, pronunciando sull’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero, aveva annullato la precedente ordinanza del 25 settembre 2025 con cui, in favore dell’indagato per i reati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, violazioni finanziarie e intestazione fittizia di beni, la misura dell’obbligo di dimora era stata sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale aveva ritenuto la misura sostitutiva inadeguata a tutelare il pericolo di recidiva, reputando non rilevante il decorso del tempo dall’esecuzione della misura originaria. Avverso tale ordinanza l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla verifica di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, lamentando che il Tribunale non avesse valutato il tempo trascorso dall’esecuzione della misura (oltre due anni) né quello dalla commissione dei fatti (quasi cinque anni). Sottolineava, inoltre, i numerosi vincoli reali sul proprio patrimonio e la circostanza che, nel connesso procedimento principale, la misura dell’obbligo di dimora fosse stata sostituita con il divieto di dimora in Sicilia.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. In primo luogo, ha rilevato che il ricorrente non aveva considerato il contenuto delle precedenti decisioni, rispetto alle quali non emergevano elementi di novità rilevanti e decisivi. In secondo luogo, ha valorizzato la gravità degli addebiti e le modalità seriali della loro commissione, anche attraverso prestanome, nonché l’esistenza di un processo parallelo per concorso esterno in associazione mafiosa.
Quanto al decorso del tempo dalla commissione dei reati, la Corte ha enunciato il principio per cui la valutazione del c.d. “tempo silente” è richiesta solo al giudice che emette l’ordinanza genetica, ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., mentre non è richiesta ai fini della revoca o sostituzione della misura ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., richiamando il precedente di Sez. 2, n. 12807 del 2020. Per queste ultime evenienze, assume rilievo esclusivamente il tempo trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, qualificabile come fatto sopravvenuto solo in presenza di ulteriori elementi indicativi dell’attenuazione delle esigenze cautelari.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.