L’estratto di ruolo non è impugnabile senza i presupposti dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10939 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella di pagamento (o dell’avviso di addebito) che si assume invalidamente notificata è condizionata, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, alla dimostrazione del ricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla prova di pregiudizi rigorosamente tipizzati dal legislatore. La disciplina, che concretizza l’interesse ad agire, si applica anche ai giudizi pendenti, riguardando una condizione dell’azione di natura dinamica, e si estende in via interpretativa, non analogica, ai ruoli iscritti per crediti previdenziali a seguito di avvisi di addebito non opposti. La sola eccezione di prescrizione dei crediti, non accompagnata dalla deduzione di uno degli specifici casi previsti dalle lettere da a) a d), non è sufficiente a rendere impugnabile l’estratto di ruolo in assenza di atti esecutivi.
Il Fatto
La società impugnava davanti al giudice di primo grado l’estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento e avvisi di addebito per crediti contributivi, deducendo l’intervenuta prescrizione degli stessi per mancata notifica dei titoli. Il giudice di prime cure accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’appello, su gravame degli enti previdenziali e dell’agente della riscossione, riformava la decisione dichiarando l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, non avendo la società allegato i presupposti di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente censurava la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite un avvocato del libero foro, in violazione del Protocollo d’intesa con l’Avvocatura dello Stato. La Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 30008/2019, secondo cui la scelta del patrocinio postula implicitamente la sussistenza del presupposto di legge, senza necessità di allegazione, e rileva che la società non aveva dedotto la ricorrenza di alcuna ipotesi che rendesse obbligatoria la difesa erariale, trattandosi di contenzioso di riscossione di credito previdenziale.
Il secondo motivo è rigettato perché la questione dell’interesse ad agire non era coperta da giudicato, essendo stata riproposta in appello dagli enti. La Corte applica la normativa sopravvenuta di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretata dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, affermando che la disposizione, avendo natura di norma sull’interesse ad agire, incide anche sui giudizi in corso. L’eccezione di prescrizione, senza la deduzione di uno dei casi tipizzati, non è sufficiente a fondare l’impugnabilità dell’estratto in mancanza di atti esecutivi.
Quanto all’estensione della norma agli avvisi di addebito, la Corte esclude che si tratti di interpretazione analogica, trattandosi di interpretazione estensiva, atteso che i crediti previdenziali sono iscritti a ruolo dopo la formazione del titolo esecutivo, come già ritenuto da Cass. n. 10595/2023. Il terzo motivo, relativo alla nullità delle notifiche PEC per l’utilizzo di un indirizzo del mittente non censito nei pubblici registri, è dichiarato assorbito dalla definitiva declaratoria di inammissibilità e, comunque, infondato alla luce del principio per cui l’estraneità dell’indirizzo dal registro INI-PEC non inficia la presunzione di riferibilità della notifica, occorrendo allegare uno specifico pregiudizio difensivo.
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Nota della Redazione
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