Divieto di reformatio in peius e novazione strutturale per esclusione dell’aggravante (Cass. pen. Sez. 6 n. 9927 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Nel concorso di due circostanze aggravanti ad effetto speciale, l’esclusione della più grave determina la sopravvenuta inoperatività del meccanismo di contenimento di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., con conseguente “riespansione” dell’ordinaria efficacia della circostanza residua, la cui misura di aumento può essere liberamente rideterminata dal giudice di rinvio, senza violazione del divieto, purché la pena complessiva risulti inferiore a quella già irrogata. In tal caso non si forma alcun giudicato parziale sulla misura dell’aumento, per la connessione sostanziale tra l’oggetto dell’annullamento e la componente del trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva condannato il ricorrente per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, con l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, stesso decreto. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 31/03/2023, aveva confermato l’aggravante ma ridotto la pena. A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio aveva escluso l’aggravante, irrogando però una pena detentiva superiore a quella della sentenza annullata: ne era seguito un secondo annullamento per violazione del divieto di reformatio in peius, con rinvio ad altra sezione per la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata, pronunciata all’esito di tale ultimo giudizio rescissorio, aveva rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed euro ventimila di multa, partendo da una pena base di anni sei, aumentata di anni tre per la recidiva specifica. Il ricorrente deduceva che tale aumento era superiore a quelli disposti in primo grado (anni uno e mesi sei) e in appello (anni uno) e che la rivalutazione dell’aumento era preclusa dal giudicato e dal perimetro del giudizio di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ricostruito le determinazioni sanzionatorie delle sentenze precedenti, rilevando che l’aumento per la recidiva era stato sempre operato ex art. 63, quarto comma, cod. pen., ossia in applicazione del cumulo giuridico tra aggravanti ad effetto speciale concorrenti: applicata la pena per la circostanza più grave (art. 80 T.U. stup., con aumento da un terzo alla metà), la recidiva specifica era stata computata nella misura massima di un terzo.
Richiamati i principi delle Sezioni Unite n. 40910 del 2005 e delle Sezioni Unite n. 16208 del 2014, la Corte ha escluso che nel caso si fosse formato un giudicato parziale sulla misura dell’aumento per la recidiva. L’esclusione dell’aggravante più grave, oggetto dell’annullamento, implica ex lege l’inoperatività del criterio limitativo dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., che aveva presieduto alla determinazione dell’aumento nelle sentenze precedenti: sussiste pertanto una connessione sostanziale tra l’oggetto dell’annullamento e la componente del trattamento sanzionatorio, che legittima il giudice del rinvio a rideterminare l’aumento ai sensi dell’art. 99, secondo comma, cod. pen.
La Sezione ha quindi condiviso l’orientamento espresso da Sez. 2 n. 7966 del 2024 e da Sez. 3 n. 36104 del 2024, superando il contrario arresto di Sez. 1 n. 37985 del 2021: venuta meno l’aggravante ad effetto speciale più grave, si verifica la “riespansione” dell’ordinaria efficacia della circostanza residua, non potendo applicarsi lo sbarramento del cumulo giuridico, con la conseguenza che non vi è alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice, con la sola invarianza della pena complessiva.
La Corte ha infine distinto il precedente citato dal ricorrente (Cass. n. 34508/2025), in cui la violazione del divieto era stata individuata nella rideterminazione di un aumento per un’aggravante rimasta estranea all’intervento rescindente, e ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata rispetto all’aumento massimo per la recidiva, ancorato alla gravità del fatto. Il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 63 c.p. – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
- Art. 99 c.p. – Recidiva