Diffamazione su Facebook e critica politica: il requisito della continenza espressiva (Cass. pen. Sez. 5 n. 3186 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, il legittimo esercizio del diritto di critica politica, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., è condizionato al rispetto del canone della continenza espressiva. Tale canone non opera come strumento di selezione degli argomenti, ma esige che le modalità espressive siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’opinione e non si traducano in espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti. Quando la condotta è realizzata tramite social network, la valutazione della continenza deve considerare anche l’eccentricità delle modalità di esercizio della critica. Il limite è sempre superato quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. Nella specie, l’offensività delle frasi “bastardo” e “farabutto”, accompagnate dall’augurio che Dio maledicesse la vittima, è rilevabile ictu oculi e trasmoda in una aggressione ad hominem, per cui la sentenza di assoluzione è annullata limitatamente agli effetti civili.

Il Fatto

La parte civile ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto l’imputato dal delitto di diffamazione aggravata perché il fatto non costituisce reato. All’imputato era contestato di aver pubblicato sul proprio profilo Facebook, in data 1° gennaio 2016, un post offensivo nei confronti della parte civile, definito “bastardo farabutto”, con l’augurio che Dio lo maledicesse. La Corte territoriale aveva ritenuto le espressioni maturate nel contesto di un dibattito politico, riconoscendo la scriminante del diritto di critica.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione premette che, in materia di diffamazione, il giudice di legittimità può conoscere e valutare direttamente l’offensività della frase, poiché è suo compito verificare la sussistenza della materialità della condotta e vagliare la portata offensiva delle espressioni, dovendo eventualmente pronunciare sentenza di assoluzione nel merito.

La Corte ricorda che nel bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della persona offesa e la libera manifestazione del pensiero, declinata nell’esercizio della critica politica, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto l’operatività della scriminante dell’art. 51 cod. pen., con il solo limite della continenza espressiva. Tale limite non può essere utilizzato per selezionare gli argomenti della critica, ma impone che le modalità espressive siano proporzionate e non si traducano in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.

Con specifico riferimento alle condotte realizzate attraverso i social network, la valutazione della continenza deve tenere conto del tenore del linguaggio e dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica. Il limite è sempre superato quando la vittima sia esposta al pubblico disprezzo, oltre che al ludibrio della sua immagine.

Nel caso concreto, dalla lettura del post emerge ictu oculi l’immediata portata offensiva dello stesso, trasmodante in una aggressione ad hominem. La pubblicazione avveniva a fronte della mera condivisione di una foto, al di fuori di qualsivoglia contesto di dibattito politico. L’imputato, pur criticando il tradimento delle aspettative degli elettori, ha travalicato i limiti della continenza espositiva, definendo la vittima “bastardo” e “farabutto” e augurandosi che Dio lo maledicesse.

La Corte dichiara quindi fondati i motivi di ricorso e annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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