Diniego di porto d’armi fondato sui precedenti di polizia anche archiviati (TAR Lazio n. 958 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al divieto generale di detenzione delle armi, riconoscibile solo a fronte della perfetta sicurezza circa il loro buon uso. Le valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia hanno natura ampiamente discrezionale e si fondano su un giudizio di completa affidabilità dell’istante. L’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su situazioni non ascrivibili alla buona condotta, senza che occorra una declaratoria di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi. La mera archiviazione del procedimento penale non preclude all’Autorità di P.S. di valutare autonomamente i fatti che lo hanno originato. Il diniego è legittimo quando indichi in modo adeguato gli aspetti concreti posti a base del giudizio prognostico, dando conto dell’istruttoria svolta e delle controdeduzioni dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Questore il rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo e tiro a volo. Ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, incentrati sull’insussistenza dei requisiti di buona condotta e affidabilità, ha presentato memorie difensive evidenziando l’archiviazione delle denunce pregresse e la risalenza dell’unico precedente penale, una multa per diffamazione.
Il diniego ha confermato i rilievi del preavviso di rigetto. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo violazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 del T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro giurisprudenziale consolidato. Richiama Cons. Stato, sez. III, n. 6565 del 2024, secondo cui il porto d’armi è deroga al divieto sancito dagli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, legge n. 110/1970. Cita Cons. Stato, sez. III, n. 8254 del 2025 sulla natura discrezionale delle valutazioni di sicurezza pubblica.
Sul punto decisivo dell’archiviazione, il TAR richiama TAR Piemonte, sez. I, n. 907 del 2017: l’esito favorevole del procedimento penale, dovuto al venir meno di una condizione di procedibilità o al difetto di elementi del reato, non impedisce all’Autorità di valutare in autonomia i fatti. Richiama inoltre Cons. Stato, sez. III, n. 6530 del 2024 sulla sufficienza di situazioni non ascrivibili alla buona condotta.
Nel caso concreto, il provvedimento dà conto di deferimenti all’Autorità giudiziaria tra il 1997 e il 2004, di una condanna del 2015 al pagamento di una multa per diffamazione, di un’indagine del 2013 per falsità e di un deferimento del 2021 per tentata aggressione sessuale, conclusosi con archiviazione per difetto di procedibilità. Da tali elementi l’Amministrazione ha desunto una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza e il rischio di un uso illegittimo delle armi.
Il Collegio ritiene la motivazione del diniego adeguata e coerente con le coordinate richiamate. Gli argomenti sono definiti logici e pertinenti, opinabili ma non inattendibili. Non sussiste il dedotto difetto di istruttoria, avendo l’Autorità esaminato analiticamente le controdeduzioni. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese di euro 2.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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