Errore revocatorio e percezione dell’atto tra interpretazione e abbaglio (Cons. Stato n. 7779 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, cod. proc. civ. postula una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, che induca il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale. L’errore deve cadere su un punto non controverso tra le parti e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, oltre ad essere decisivo. La lettura e qualificazione del contenuto di un provvedimento, nella specie la riconduzione di una dichiarazione di monumento nazionale a specifici immobili individuati per planimetria e particelle catastali, costituisce giudizio interpretativo e non mero abbaglio percettivo. Il travisamento che investa un punto espressamente controverso e motivato non è sussumibile nella fattispecie revocatoria.

Il Fatto

Il Comune di Vicenza propone ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6015/2025, con cui era stato accolto l’appello di un privato avverso la pronuncia del TAR Veneto n. 731/2023. All’origine della vicenda la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area del Monte Berico e della Riviera Berica settentrionale, impugnata per la parte in cui la nota a piè di pagina dell’Allegato A assorbiva nel procedimento paesaggistico la valutazione ai fini della tutela del r.d. n. 30/1935.

Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo il regio decreto abrogato dal d.p.r. n. 248/2010 e non operante la clausola di salvezza dell’art. 129 del d.lgs. n. 42/2004. La Sezione, in riforma, aveva qualificato il decreto come atto provvedimentale, con salvezza dei suoi effetti. Il Comune deduce un unico motivo di revocazione per errore di fatto, sostenendo che la decisione si fondi sulla supposizione che il r.d. n. 30/1935 indicasse specifici immobili, mentre avrebbe dichiarato monumento nazionale una “zona”.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la nozione consolidata di errore di fatto revocatorio, articolandola in tre requisiti: percezione materiale degli atti, estraneità a punti controversi e carattere decisivo, con necessità di un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia (richiamata Cons. Stato Sez. VII n. 2467 del 2026). Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile.

Quanto all’asserito errore percettivo, la Corte osserva che la sentenza impugnata aveva testualmente letto il termine “zona” e lo aveva interpretato alla luce della delimitazione planimetrica. Il regio decreto richiama come parte integrante la zona di Monte Berico indicata nelle planimetrie allegate, con le particelle catastali che individuano in modo specifico gli immobili assoggettati a tutela. Si tratta dunque di giudizio sul contenuto di un atto, non di un abbaglio nella lettura materiale del documento.

Il secondo requisito è parimenti carente. La questione del riferimento del vincolo a specifici immobili anziché a una “zona” è stata espressamente controversa tra le parti in entrambi i gradi: la sentenza impugnata richiama nei punti 5 e 6 la «individuazione catastale e planimetrica degli immobili interessati» e la «mancata individuazione di specifici beni da tutelare». Il tema è stato analizzato e deciso, con conseguente esclusione dell’errore su punto non controverso.

Il Collegio affronta poi il carattere decisivo del punto. La qualificazione del decreto come atto provvedimentale e non normativo non è dipesa dal riferimento a immobili indicati con planimetrie e particelle, ma dall’assenza dei caratteri di generalità e astrattezza, con salvezza degli effetti ex art. 1, comma 2, d.p.r. n. 248/2010. La medesima conclusione reggerebbe anche qualificando il vincolo come vincolo di zona.

Quanto agli ulteriori elementi fattuali, la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva considerato gli strumenti di tutela esistenti all’epoca del regio decreto, mentre la natura eterogenea dell’area attiene a un apprezzamento di merito. Le censure finali sulla creazione di una categoria di tutela o sulla confusione tra vincolo commemorativo e parte II del Codice contestano l’interpretazione delle norme e le conseguenze eventuali della decisione, estranee alla fattispecie revocatoria. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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