Rinuncia al ricorso qualificabile come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Basilicata n. 342 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il difensore, in camera di consiglio, dichiari di rinunciare al ricorso non determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. quando la parte non abbia conferito un mandato speciale o una procura speciale al difensore, né abbia sottoscritto personalmente l’atto di rinuncia, come prescrive l’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. La stessa dichiarazione può essere qualificata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., come istanza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In tal caso, pur essendo il rinunciante tenuto a pagare le spese degli atti di procedura compiuti secondo l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., il Collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, può disporne la compensazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ricevuto dalla controinteressata la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo per la costruzione di un opificio in lotti consortili. Con istanza del 30.3.2026 chiedeva al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera la relazione di stima del valore di mercato dell’area, il piano particellare di esproprio grafico e analitico con l’individuazione delle indennità e tutti gli atti ulteriori relativi alla determinazione delle indennità e all’esecuzione della procedura.

Formatosi il silenzio rigetto il 29.4.2026, la società proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990. Il Consorzio eccepiva il difetto di interesse, avendo già consegnato i documenti il 30.5.2025 in seguito a una precedente istanza di accesso. Con memoria la ricorrente insisteva per la condanna alle spese, rilevando che l’amministrazione aveva avuto 73 giorni per chiarire l’avvenuta consegna. In camera di consiglio il difensore dichiarava di rinunciare al ricorso, senza opposizione della controparte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’omessa notifica della rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima della camera di consiglio, prevista dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., e affronta direttamente il profilo sostanziale. La dichiarazione di rinuncia non può fondare l’estinzione del giudizio, perché l’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. esige che la parte conferisca al difensore un apposito mandato speciale, oppure sottoscriva personalmente l’atto.

Il Tribunale sostiene la propria lettura con un richiamo a un orientamento consolidato, costituito dalle sentenze TAR Basilicata n. 366 del 14.6.2025, n. 327 del 26.5.2025 e n. 399 del 19.7.2024, che a loro volta richiamano C.d.S. Sez. IV n. 1846/2017, C.d.S. Sez. V n. 2940/2015, TAR Lazio Sez. II bis n. 4991/2025 e TAR Veneto Sez. II n. 1236/2021. La dichiarazione resta però utilizzabile, perché l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente di qualificarla come istanza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, il Collegio compara l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. con l’art. 306, comma 4, c.p.c. La norma processuale amministrativa, diversamente da quella civile che fa salvo solo il diverso accordo tra le parti, attribuisce al giudice il potere di disporre la compensazione avuto riguardo ad ogni circostanza. Il Tribunale ritiene sussistenti eccezionali motivi per compensare tra le parti.

Il contributo unificato resta invece definitivamente a carico della ricorrente. La ragione è che la società, prima di presentare l’istanza di accesso, avrebbe dovuto accertare se fossero stati redatti una nuova relazione di stima e un nuovo piano particellare, e se fossero stati emanati ulteriori atti di determinazione delle indennità. Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con spese compensate e irripetibilità del contributo unificato nella misura versata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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