Affidamento in prova oltre tre anni: la condotta recente va sempre valutata (Cass. pen. Sez. I n. 36005 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale concesso a norma dell’art. 47, comma 3-bis, ord. pen., il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a constatare il superamento del limite triennale di pena da espiare, ma deve integralmente esaminare i comportamenti penalmente rilevanti serbati dal condannato nell’anno precedente alla richiesta, atteso che tale condotta costituisce presupposto normativo espresso della misura. La prognosi favorevole non può fondarsi su elementi contraddetti da dati obiettivi di segno opposto, quali pendenze giudiziarie recenti, negazione delle responsabilità e rifiuto dei percorsi trattamentali. La mancata adesione personale a un processo, anche solo embrionale, di revisione critica non può essere sostituita dall’imposizione coatta di percorsi antiviolenza e di volontariato. La motivazione che ometta tali valutazioni è affetta da manifesta illogicità e da contraddittorietà.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha concesso al condannato l’affidamento in prova ex art. 47 legge n. 354/1975, formulando una prognosi positiva basata sull’esistenza di un’attività lavorativa e di un contesto familiare. La misura riguardava complessive pene di oltre tre anni per reati di lesioni personali, resistenza, violenza privata, porto di armi, guida in stato di ebbrezza e maltrattamenti in famiglia.
Il Procuratore generale della Corte d’appello di Bari ha proposto ricorso, denunciando violazione dell’art. 47, commi 1 e 3-bis, ord. pen. e vizio della motivazione: difettava la valutazione del comportamento serbato nell’anno precedente, tenuto conto dei procedimenti pendenti, della mancata assunzione di responsabilità e del rifiuto dei percorsi trattamentali.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. La disposizione dell’art. 47, comma 3-bis, ord. pen. consente l’applicazione della misura per condanne superiori a tre anni e inferiori a quattro, ma subordina la concessione alla verifica del comportamento serbato nell’anno precedente, trascorso in espiazione, in misura cautelare o in libertà. Tale condizione, come chiarito da Sez. 1 n. 11916 del 2018, non rientra nei casi di obbligatoria sospensione dell’ordine di carcerazione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Il Tribunale di sorveglianza aveva dato atto del superamento del limite triennale e dell’esistenza, nell’anno precedente, di comportamenti penalmente rilevanti, ma ne ha omesso integralmente l’esame. L’art. 47, comma 3-bis, ord. pen. risulta così erroneamente disapplicato.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati, è indispensabile la valutazione della condotta successiva e dei comportamenti attuali del condannato, dovendosi accertare non solo l’assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementi positivi (Sez. 1 n. 31420 del 2015). Parimenti, gravità del reato, precedenti e mancata ammissione di colpevolezza non assumono da soli rilievo decisivo, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica, essendo sufficiente che il processo sia almeno avviato (Sez. 1 n. 773 del 2014), purché ancorato a dati fattuali obiettivi.
Nel caso concreto la prognosi favorevole contraddice plurimi dati di segno opposto che il provvedimento stesso aveva enunciato: una pendenza per resistenza a pubblico ufficiale del 2025 e un altro procedimento per plurimi reati accertati nel 2025; l’indisponibilità a seguire percorsi dedicati alla violenza domestica e a svolgere volontariato; la negazione delle condotte in danno della ex moglie. Tali elementi segnalano l’assenza, anche embrionale, di un percorso di revisione critica.
La Corte esclude che l’imposizione coatta di percorsi antiviolenza e di volontariato possa supplire alla carenza di adesione personale. Ribadisce che il giudice deve guardare al comportamento successivo ai fatti, per verificare la positiva evoluzione della personalità (Sez. 1 n. 7873 del 2024) e l’accettazione della sentenza e della sanzione (Sez. 1 n. 10586 del 2019). La motivazione, monca e contraddittoria, è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Nota della Redazione
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