La mancata riproposizione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni ne determina la tacita rinuncia (Cass. civ. Sez. 1 n. 5589 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio di primo grado che non venga riproposta in modo specifico e puntuale in sede di precisazione delle conclusioni deve reputarsi tacitamente rinunciata, con la conseguenza che non può essere riproposta in sede di impugnazione. La regola non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né con gli artt. 24 e 111 Cost., poiché non compromette il diritto di difendersi provando, ma ne subordina l’esercizio a una domanda della parte rivolta, in caso di rigetto in istruttoria, al giudice della decisione. La mera allegazione, in appello, di un’istanza di rimessione in istruttoria non è idonea a superare la preclusione derivante dalla mancata riproposizione nelle conclusioni di primo grado, né a contrastare l’autonoma ratio decidendi fondata sulla genericità del motivo di gravame in ordine alla decisività delle prove. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’onere della prova grava sull’attore, il quale non può giovarsi di una rivalutazione fattuale delle risultanze istruttorie in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, socio di una società agricola a responsabilità limitata tramite la prospettata cessione di quote sociali, aveva convenuto in giudizio l’amministratore e la società, chiedendo il risarcimento del danno, a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. o di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., per l’esborso di una somma versata in vista di una cessione di quote mai conclusa. Il Tribunale di Asti aveva respinto la domanda, e la Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata il 21 aprile 2021, aveva confermato la decisione di primo grado, condividendone le valutazioni in punto di mancata prova del disegno decettivo e di rinuncia tacita delle istanze istruttorie non reiterate nelle conclusioni definitive. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito dalle parti intimate con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il terzo e il quarto motivo, concernenti entrambi la questione della mancata riproposizione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni e la loro riproposizione in appello. Richiamando un consolidato orientamento, espresso anche dalle Sezioni Unite n. 9456 del 2023, la Corte ha ribadito che la parte che non reiteri specificamente, nell’udienza di precisazione delle conclusioni, le richieste istruttorie rigettate dal giudice istruttore, ne determina la tacita rinuncia, con conseguente preclusione alla loro riproposizione in grado di appello. Tale regola, fondata sugli artt. 157, terzo comma, 178, primo comma, e 189 cod. proc. civ., non vulnera i diritti fondamentali della difesa, poiché non rende disagevole il diritto di difendersi provando, ma lo subordina alla presentazione di una domanda al giudice della decisione.
La Corte ha inoltre chiarito che la presunzione di rinuncia derivante dalla mancata riproposizione può essere superata solo se dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa; tale temperamento, valorizzato da alcune pronunce, non può però tradursi in un generico richiamo a tutte le richieste istruttorie con un qualche collegamento con le conclusioni, pena la radicale vanificazione dell’esigenza di chiarezza e puntualità che sovrintende alla precisazione delle conclusioni. Con riguardo al primo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché la censura non intercettava la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla rinuncia implicita all’escussione del teste, mentre l’istanza di rimessione in istruttoria formulata in appello era irrilevante e, comunque, l’appello era carente in ordine alla specificità del motivo sulla decisività delle prove.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto totalmente versato in fatto, pretendendo una non consentita rivalutazione delle circostanze fattuali e delle risultanze istruttorie, senza dedurre la violazione di canoni ermeneutici astratti; il vizio di motivazione era inoltre precluso dalla doppia conformità della decisione resa dai giudici di merito, ai sensi degli artt. 348-bis e ter cod. proc. civ., non essendo stato allegato che i fatti accertati fossero diversi nei due gradi di merito. Il quinto motivo, infine, è stato ritenuto infondato, atteso che nelle azioni di responsabilità extracontrattuale l’onere probatorio ricade sull’attore, il quale, nella specie, non lo aveva assolto per effetto della mancata corretta allegazione e reiterazione delle richieste istruttorie.
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Nota della Redazione
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