La compensazione fallimentare richiede solo crediti preesistenti, non anche la titolarità attuale del controcredito (Cass. civ. Sez. 1 n. 11229 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione ex art. 56 l.fall. opera quale compensazione legale riconducibile alla disciplina dell’art. 1243 c.c., richiedendo quale presupposto necessario la sussistenza di entrambi i crediti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, essendo irrilevante la loro liquidità ed esigibilità. La successiva cessione del controcredito da parte del creditore opposto in compensazione non ne determina la perdita della titolarità, ove la cessione sia intervenuta dopo il perfezionamento della compensazione stessa. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione, ravvisabile allorché la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Il Fatto
La Curatela del Fallimento conveniva in giudizio la banca, chiedendo la ripetizione di somme illegittimamente addebitate sul conto corrente della società fallita per interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite. Il Tribunale accoglieva la domanda, rigettando l’eccezione di compensazione avanzata dalla banca per difetto dei presupposti. La banca proponeva appello limitatamente al capo relativo alla compensazione, deducendo un controcredito da finanziamento chirografario; la Curatela eccepiva l’inammissibilità dell’eccezione, avendo la banca ceduto pro-soluto il controcredito a una società terza. La Corte d’appello accoglieva il gravame, dichiarando estinto per compensazione il credito della Curatela.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la Curatela denunciava l’omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla carenza di titolarità del controcredito in capo alla banca, per essere intervenuta la cessione pro-soluto. Il motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d’appello ha statuito implicitamente sulla titolarità, laddove ha accertato la sussistenza della compensazione in ragione della ricorrenza di entrambi i crediti anteriormente all’apertura della procedura concorsuale. Tale affermazione è sufficiente per ritenere apprezzata in fatto la titolarità del credito della banca al momento del perfezionamento della compensazione.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto, ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, essendo superata e travolta dalla soluzione di altra questione il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico, la loro irrilevanza o infondatezza, in conformità con Cass. Sez. 2, n. 25710 del 2024.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 56 l.fall. e dell’art. 1243 c.c., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Il ricorrente ha allegato genericamente l’insussistenza della anteriorità dei crediti e la perdita della titolarità, senza confrontarsi con la statuizione della sentenza impugnata che aveva accertato la preesistenza dei crediti rispetto alla procedura concorsuale e l’irrilevanza della loro liquidità ed esigibilità. La Corte d’appello aveva inoltre posto in evidenza l’assenza di ogni contestazione del credito della banca nel momento del perfezionamento della compensazione, circostanza peraltro accertata anche dalla CTU.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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