Opposizione a decreto ingiuntivo: il rapporto processuale si instaura solo con il creditore ingiungente (Cass. civ. Sez. 2 n. 7765 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il rapporto processuale si instaura tra l’ingiunto che propone l’opposizione e il creditore ingiungente, ossia il soggetto in favore del quale il decreto è stato emesso. È pertanto inammissibile, per difetto di legittimazione passiva dell’opposto, l’opposizione proposta nei confronti della persona fisica dell’amministratore che ha agito in nome e per conto dell’ente condominiale, atteso che la carenza o l’invalidità del potere di rappresentanza attiene al rapporto sostanziale e non muta la soggettività del creditore indicato nei ricorsi e nei decreti ingiuntivi. Ne consegue che, non validamente opposti, i decreti ingiuntivi passano in giudicato ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ..
Il Fatto
Nell’assemblea condominiale del 20/10/2009 l’amministratore rassegnava le dimissioni e l’assemblea nominava contestualmente un nuovo amministratore. In data 28/10/2009 il Condominio, in persona dell’amministratore pro tempore dimissionario, depositava tre ricorsi per decreto ingiuntivo nei confronti di altrettanti condomini per il pagamento di somme dovute per lavori straordinari, ottenendo i relativi decreti ingiuntivi.
I condomini proponevano opposizione, convenendo in giudizio non già il Condominio, ma la persona fisica dell’ex amministratore. Il Giudice di pace rigettava le opposizioni, ma il Tribunale di Bari, adito in appello, le accoglieva, ritenendo che l’amministratore fosse privo di legittimazione attiva al momento del deposito dei ricorsi monitori, poiché la nomina contestuale del nuovo amministratore lo aveva privato dei poteri di rappresentanza. Avverso tale sentenza l’ex amministratore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava l’omesso esame del fatto decisivo dell’inammissibilità dell’appello per carenza di legittimazione passiva della parte opposta e il conseguente passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi.
Il Supremo Collegio ha preliminarmente rilevato che i ricorsi per decreto ingiuntivo erano stati proposti dal Condominio, per il tramite dell’amministratore pro tempore, e che i decreti erano stati emessi in favore del Condominio. Le opposizioni, invece, erano state instaurate nei confronti della persona fisica dell’amministratore e non dell’ente.
Richiamando i propri precedenti (Cass. 15567/2018; 8731/1997; 6498/1996), la Corte ha ribadito che nel giudizio di opposizione il rapporto processuale si instaura tra l’ingiunto e il creditore in favore del quale il decreto è stato emesso. Nella specie, il creditore ingiungente era il Condominio, non la persona fisica che aveva agito in suo nome e per suo conto. La circostanza che l’amministratore fosse o meno investito del potere di rappresentanza al momento del deposito dei ricorsi monitori, ha precisato la Corte, attiene alla validità ed efficacia dell’attività del rappresentante, ma non muta la soggettività del creditore indicato nei ricorsi e nei decreti.
Ne consegue che le opposizioni erano inammissibili per difetto di legittimazione passiva dell’opposto e che i decreti ingiuntivi, non validamente opposti, erano passati in giudicato ex art. 647 cod. proc. civ. Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 1129 e 1724 cod. civ. in tema di revoca tacita del mandato dell’amministratore, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo.
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Nota della Redazione
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