Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 2005 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale ha valore ed efficacia di giudicato e sorregge la pretesa del creditore, ma il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali già intervenuti. I conteggi prodotti dal creditore su capitale residuo e interessi non sono perciò definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio dei 120 giorni dalla notificazione del titolo, l’inerzia dell’ente legittima l’ottemperanza e la nomina del commissario ad acta. Il soddisfacimento integrale della pretesa per una delle posizioni azionate determina la cessazione della materia del contendere nei soli limiti di quella posizione.

Il Fatto

Due docenti ottengono dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, della somma di euro 500,00 per ciascuna, quale contributo per la formazione. La sentenza n. 3451/2024, pubblicata il 18.12.2024 e notificata il 16.01.2025, passa in giudicato.

L’amministrazione esegue il titolo soltanto per una delle due ricorrenti. L’altra propone ricorso per esecuzione del giudicato davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il collegio qualifica il titolo azionato come avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La pretesa della ricorrente non soddisfatta risulta sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore.

Il passaggio centrale riguarda l’ampiezza del sindacato. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto: assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Capitale residuo e interessi vanno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1282 e segg. cod. civ.

Il tribunale verifica poi il presupposto temporale dell’azione esecutiva: è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna pecuniaria prima dell’avvio del recupero coattivo.

Quanto alla posizione già soddisfatta, il collegio dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a. Per la restante parte accoglie il ricorso, dichiara l’inottemperanza e assegna novanta giorni per il pagamento delle somme del titolo, degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, richiamando il precedente TAR Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.

In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assume le funzioni su istanza diretta del creditore e provvede entro sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto. Nessun compenso è riconosciuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. Segue la condanna alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, con distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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