Svincolo successorio e interessi legali: decorrenza dalla formale istanza del coerede (ABF Collegio di Milano n. 4060 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ritardo ingiustificato nel pagamento di somme dovute obbliga la banca a corrispondere gli interessi legali ex art. 1282 c.c., ma la loro decorrenza va fissata al momento in cui sorge il diritto alla restituzione, non alla data di un adempimento diverso. Nel procedimento di svincolo successorio il coerede è legittimato a far valere il credito del de cuius anche per la sola propria quota, senza necessità di litisconsorzio con gli altri eredi. Il termine per la liquidazione decorre dalla formale istanza del coerede, non dal deposito della dichiarazione successoria. Un intervallo di otto giorni tra istanza e svincolo è congruo rispetto ai doveri di correttezza e buona fede.

Il Fatto

La ricorrente, qualificatasi come coerede del de cuius, ha chiesto all’intermediario lo svincolo e la liquidazione delle quote ereditarie delle somme depositate sui conti correnti intestati al defunto. Secondo la prospettazione, la richiesta risaliva all’11 aprile 2024 e la banca avrebbe svincolato solo il 24 aprile 2025, con un ritardo di oltre un anno.

Da qui la domanda di interessi legali per complessivi € 655,10, distinti tra le quote di tre coeredi e quella di una quarta, beneficiaria di amministrazione di sostegno, oltre alla refusione delle spese di ricorso. L’intermediario ha replicato di aver operato correttamente e di aver atteso la documentazione necessaria.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio rileva che risultano validamente costituiti solo due dei quattro coeredi, restando esclusi la coniuge del de cuius e la figlia incapace. Passa poi al merito della questione, incentrata sullo svincolo tardivo e sulla richiesta di interessi sul credito ereditario.

Sul piano dei principi il Collegio richiama la Cassazione n. 1384 del 2025, secondo cui il ritardo ingiustificato nel pagamento comporta l’obbligo di corrispondere gli interessi legali dal momento in cui sorge il diritto alla restituzione ex art. 1282 c.c. Viene poi richiamata la giurisprudenza arbitrale consolidata che consente alla banca di liquidare al coerede l’intero credito ereditario anche senza la quietanza congiunta di tutti gli eredi.

Il Collegio di Coordinamento, con la Decisione n. 27252/2018, ha chiarito che il singolo coerede può far valere il credito del de cuius sia per la propria quota sia per l’intero, senza che l’intermediario possa eccepire la necessità del litisconsorzio. È dunque ammissibile lo svincolo parziale, purché fondato su una preventiva istanza formale dei titolari delle singole quote successorie.

Nel caso concreto, però, l’11 aprile 2024 non è la data della richiesta di svincolo, bensì quella del deposito telematico della dichiarazione successoria. Solo il 15 aprile 2025 è pervenuta per la prima volta una formale istanza di svincolo delle quote di tre coeredi, con esclusione della beneficiaria di amministrazione di sostegno. La banca ha liquidato l’intera posizione entro pochi giorni, in un intervallo che il Collegio giudica congruo e coerente con i doveri di correttezza e buona fede, anche in ragione della particolarità del caso.

Il ricorso è pertanto rigettato, con conferma che il termine di riferimento per valutare il ritardo dell’intermediario decorre dalla formale istanza del coerede e non da adempimenti prodromici di altra natura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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