Ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 4559 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e assegna un termine per l’esecuzione, senza che ciò implichi una nuova statuizione costitutiva del diritto di credito. L’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendo capitale e interessi essere verificati secondo i parametri del titolo e della legge. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. L’esiguità del debito integra una ragione ostativa, rendendo la misura eccessivamente afflittiva. Il termine dilatorio di centoventi giorni deve essere decorso prima dell’azione esecutiva.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 965/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Con quel titolo il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice propone allora ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il giudice amministrativo precisa la natura del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento; la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il Collegio verifica poi il presupposto temporale dell’azione esecutiva. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: dalla notificazione del titolo esecutivo le amministrazioni dispongono di tale intervallo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti i versamenti intervenuti. Quanto agli interessi legali e di mora, i conteggi del creditore non vincolano l’amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili.
Il punto di maggiore interesse riguarda le penalità di mora. Il Collegio ne esclude l’applicazione, richiamando la clausola che le vieta quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative. Nella fattispecie l’esiguità del debito rende l’invocata misura eccessivamente afflittiva: una valutazione di proporzionalità che il giudice compie sul caso concreto, non sul piano astratto della norma.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’attività rientra nei compiti istituzionali del funzionario, già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, sicché non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi oltre accessori, da distrarsi al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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