Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 2007 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale passato in giudicato, non adeguatamente contrastato dall’Ente debitore, ha valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. L’entità delle somme quantificate dal creditore, per capitale residuo e interessi, non è perciò definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1282 e ss. cod. civ.). Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza va dichiarata e all’Ente è assegnato un termine per l’esecuzione, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, con la sentenza n. 776/2024 del 26.03.2024, passata in giudicato, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, a usufruire per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 del beneficio della Carta elettronica del docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, di euro 1.000,00 tramite la medesima Carta, oltre interessi legali.

Il titolo è stato notificato, ma l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla condanna. La creditrice ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia e la condanna alle spese con distrazione al difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale delinea poi i limiti del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andranno verificati misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamando gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio verifica altresì il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Il termine risulta decorso.

Il ricorso è dunque accolto con declaratoria di inottemperanza. All’Ente è assegnato un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti del titolo e della legge. Per l’inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Generale dello Stato, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro sessanta giorni, senza compenso perché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., con liquidazione ridotta in ragione dell’attività minima e stereotipata richiesta. La sentenza è trasmessa alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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