Intestazione fittizia di società: necessaria la prova della provenienza delle risorse conferite (Cass. pen. Sez. 2 n. 3575 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che si limiti a prospettare una diversa e parcellizzata valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, investendo formalmente la motivazione senza confrontarsi con le argomentazioni spese sul punto. Il controllo di legittimità in tema di gravi indizi di colpevolezza non può riguardare la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento circa l’attendibilità delle fonti, dovendo rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato. Ai fini dell’integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d’impresa in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato delle risorse destinate ai conferimenti nel patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere misure di prevenzione patrimoniali. Quanto all’elemento soggettivo, la finalità elusiva può essere accompagnata da finalità concorrenti.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse del ricorrente, aveva parzialmente annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari limitatamente a un capo, confermandola nel resto. Il provvedimento aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato per i reati di cui agli artt. 110, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., in relazione alla condotta di intestazione fittizia di una società, ritenuta nella piena disponibilità di un soggetto legato alla criminalità organizzata.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo censurava la ritenuta sussistenza della provvista indiziaria, lamentando una motivazione omessa e la mancata considerazione di una lettura alternativa degli elementi indiziari, in particolare in ordine alla provenienza delle somme impiegate per la costituzione della società. Con il secondo motivo deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ricorrenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale avesse reso una motivazione di stile, apparente e apodittica sul pericolo di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in sede di legittimità solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato come la difesa avesse riproposto una diversa valutazione del quadro indiziario, offrendo una lettura alternativa e parcellizzata del compendio indiziario. Il Tribunale aveva invece ampiamente ricostruito il contesto, valorizzando l’univocità del materiale captativo, la struttura della società, la mancata giustificazione della provenienza del capitale e i continui prelievi di somme in contanti. Il giudice del riesame aveva espresso una valutazione complessiva logica e argomentata, confrontandosi con le deduzioni difensive, ritenute insufficienti a superare l’univocità degli elementi emersi in senso contrario.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, per l’integrazione del reato di intestazione fittizia in caso di costituzione di nuova attività imprenditoriale in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riferibilità all’interessato delle risorse destinate ai conferimenti e dello scopo elusivo delle misure di prevenzione patrimoniali. Ha precisato che non rilevano gli apporti diversi da quelli finanziari, come il contributo d’opera, salvo che assurgano a indici di un contributo concorsuale. Ha inoltre confermato che la finalità elusiva può coesistere con finalità concorrenti, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’obiettivo è evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto generico, evidenziando come il Tribunale avesse chiaramente indicato la misura degli arresti domiciliari e richiamato l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non contestata. La motivazione circa l’attualità delle esigenze cautelari era stata correlata in modo logico alla destinazione delle risorse in favore della consorteria criminale e all’utilizzo del denaro anche per il sostentamento dei detenuti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso